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147228
IDG831200249
83.12.00249 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Laudisio Nicola
Presidenza del Consiglio comunale: un tema non dibattuto
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 53 (1979), fasc. 3 (1 febbraio), pag. 306-307
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D14210; D14211; D14213
L' A. ritiene che nel caso di dimissioni del Sindaco e della Giunta la presidenza del Consiglio comunale per l' elezione dei nuovi organi comunali spetta al Sindaco dimissionario e non al consigliere piu' anziano. Cio' si ricava dal principio della prorogatio di cui all' art. 8 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570 che opera anche nel caso di dimissioni del Sindaco e della Giunta di cui sia stato preso atto. La previsione che la presidenza del Consiglio comunale spetti al consigliere piu' anziano, di cui all' art. 5 comma V del T.U. citato, riguarda invece l' ipotesi di un sindaco e di una giunta che abbiano di fatto abbandonato l' ufficio. Cio' del resto e' confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 514 del 15 maggio 1973.
art. 8 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570 art. 5 comma 5 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570
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