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| IDG830800156 | |
| 83.08.00156 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Perlingieri Pietro
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| Per un diritto civile costituzionale spagnolo
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| Diritto e societa', (1982), fasc. 4, pag. 783-797
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D95132
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| La disamina degli artt. 1, 9, 103 e 86 della Costituzione spagnola
evidenzia la scelta del costituente per la funzionalizzazione delle
situazioni patrimoniali alle esigenze esistenziali dei cittadini. Lo
spostamento di attenzione ai diritti fondamentali dell' uomo consente
anche al civilista di valutare alla luce dei principi costituzionali
alcuni istituti storici del diritto civile come la proprieta'
privata, l' autonomia negoziale, il diritto delle obbligazioni. La
necessita' del ricorso alle norme costituzionali per l'
interpretazione e l' applicazione delle norme ordinarie e' confermata
dalla lettura di alcuni articoli dello stesso codigo civil (art. 1,
comma 2 e 4) che affermano l' invalidita' delle leggi che
contraddicono "le norme di rango superiore". La norma costituzionale
non e' soltanto strumento ermeneutico ma ha diretta rilevanza nei
rapporti interindividuali. L' applicazione diretta e' possibile con
l' uso del combinato disposto della norma ordinaria con quella
costituzionale: non in una mera attivita' interpretativa degli
enunciati ordinari, ma vera attivita' d' individuazione di una
normativa complessa. La norma costituzionale potra' essere utilizzata
dal giudice ordinario direttamente e proficuamente per risolvere le
fattispecie non regolate da norme ordinarie. Tale assunto non e' in
contrasto con l' esclusiva attribuita dall' art. 161 in tema di
controllo di legittimita' costituzionale al Tribunale costituzionale.
Cio' sia perche' l' art. 163 attribuisce al giudice ordinario una
discrezionalita' nel rinvio al Tribunale speciale, sia perche' la
disposizione abrogativa contenuta nella Costituzione al n. 3
espressamente dichiara abrogate le norme in contrasto con il dettato
costituzionale e attribuisce di conseguenza al giudice ordinario il
potere di ritenere una norma abrogata, utilizzando il valore e la
portata della norma costituzionale. La reinterpretazione degli
istituti civilistici alla luce dei nuovi principi permettera' di
superare qualsiasi partizione del diritto di carattere piu'
accademico che scientifico ed anche di tener in conto maggiore la
realta' sociale, la situazione storica in cui si inserisce l'
ordinamento giuridico.
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