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147281
IDG830800156
83.08.00156 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Perlingieri Pietro
Per un diritto civile costituzionale spagnolo
Diritto e societa', (1982), fasc. 4, pag. 783-797
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D95132
La disamina degli artt. 1, 9, 103 e 86 della Costituzione spagnola evidenzia la scelta del costituente per la funzionalizzazione delle situazioni patrimoniali alle esigenze esistenziali dei cittadini. Lo spostamento di attenzione ai diritti fondamentali dell' uomo consente anche al civilista di valutare alla luce dei principi costituzionali alcuni istituti storici del diritto civile come la proprieta' privata, l' autonomia negoziale, il diritto delle obbligazioni. La necessita' del ricorso alle norme costituzionali per l' interpretazione e l' applicazione delle norme ordinarie e' confermata dalla lettura di alcuni articoli dello stesso codigo civil (art. 1, comma 2 e 4) che affermano l' invalidita' delle leggi che contraddicono "le norme di rango superiore". La norma costituzionale non e' soltanto strumento ermeneutico ma ha diretta rilevanza nei rapporti interindividuali. L' applicazione diretta e' possibile con l' uso del combinato disposto della norma ordinaria con quella costituzionale: non in una mera attivita' interpretativa degli enunciati ordinari, ma vera attivita' d' individuazione di una normativa complessa. La norma costituzionale potra' essere utilizzata dal giudice ordinario direttamente e proficuamente per risolvere le fattispecie non regolate da norme ordinarie. Tale assunto non e' in contrasto con l' esclusiva attribuita dall' art. 161 in tema di controllo di legittimita' costituzionale al Tribunale costituzionale. Cio' sia perche' l' art. 163 attribuisce al giudice ordinario una discrezionalita' nel rinvio al Tribunale speciale, sia perche' la disposizione abrogativa contenuta nella Costituzione al n. 3 espressamente dichiara abrogate le norme in contrasto con il dettato costituzionale e attribuisce di conseguenza al giudice ordinario il potere di ritenere una norma abrogata, utilizzando il valore e la portata della norma costituzionale. La reinterpretazione degli istituti civilistici alla luce dei nuovi principi permettera' di superare qualsiasi partizione del diritto di carattere piu' accademico che scientifico ed anche di tener in conto maggiore la realta' sociale, la situazione storica in cui si inserisce l' ordinamento giuridico.
Centro diretto da G.F. Ciaurro - Camera dei Deputati



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