| La riforma del regolamento della camera dei deputati, e del senato,
del 1981, conferma il rapporto diretto tra tale fonte e la disciplina
della forma di governo, soprattutto nel regime parlamentare di
governo. Premessa una classificazione delle forme di ostruzionismo,
si osserva che le nuove disposizioni del regolamento della camera
sono rivolte non a frenare il fenomeno in se', ma a preservare il
diritto-dovere di assunzione di responsabilita' politica da parte dei
soggetti che concorrono alla esplicazione della attivita' di
indirizzo (governo, gruppi parlamentari). Nella programmazione dei
lavori dell' assemblea, e nella formazione dell' ordine del giorno,
il principio della unanimita' e' sostituito dalla partecipazione di
ciascun gruppo parlamentare, e del governo, alla determinazione del
programma, garantita dal presidente della camera. Sono richiamati i
mutamenti intervenuti nella prassi del decreto legge rispetto allo
schema dell' art. 77 Costituzione (attribuzione al governo della
individuazione in concreto dei presupposti della straordinaria
necessita' ed urgenza, trasformazione dell' atto da fonte di
produzione eccezionale a comune), essendosi affermato il criterio
della mera preferenza nella sua emanazione, anche in virtu' di prassi
ritenute illegittime, come la reiterazione del decreto legge decaduto
e la dilatazione dell' uso di emendamento nel procedimento
legislativo di conversione. Le nuove disposizioni regolamentari
appaiono rivolte, con la previsione di una fase preliminare di
accertamento della legittimita' costituzionale, al tentativo di
scoraggiare l' abuso governativo, e con il limite imposto agli
emendamenti della stretta pertinenza dell' oggetto, di ricondurre il
binomio decreto legge-legge di conversione al contenuto della norma
costituzionale.
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