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147344
IDG820600832
82.06.00832 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caputo Eduardo
La dichiarazione di incostituzionalita' di una norma inesistente
nota a C. Cost. 6 marzo 1975, n. 46
Dir. fall., an. 50 (1975), fasc. 5, pt. 2, pag. 637-641
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31318
Innanzi tutto l' A. mette in risalto il fatto che la Corte Costituzionale ha deliberato sulla incostituzionalita' di una norma, non in base ad essa, ma in base alla libera interpretazione che della stessa era stata data dalla giurisprudenza: infatti l' art. 21 della legge fallimentare non statuisce affatto che le spese debbano gravare sul fallito uscito vittorioso dal giudizio di legittimita' del fallimento. Da cio' l' A. deduce che, non esistendo una norma come quella ipotizzata nel caso in questione, non esisteva ragione di espellerla dal nostro ordinamento. In situazioni come questa, in cui manchi in tutto o in parte una disposizione che disciplini il caso di specie, l' A. propone di fare riferimento ai principi generali dell' ordinamento. Cosi' egli non dubita che per analogia a quanto stabilito dall' art. 382 c.p.p., le spese dell' intero processo vadano a carico dello Stato che le ha anticipate.
art. 21 l. fall. art. 382 c.p.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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