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147358
IDG820600846
82.06.00846 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Millozza Giuseppe
L' accantonamento: scopo, applicabilita', limiti
Dir. fall., an. 50 (1975), fasc. 4, pt. 1, pag. 266-271
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31364
Premesso che l' istituto dell' accantonamento previsto dagli artt. 100 e 102 della legge fallimentare ha lo scopo di proteggere il diritto del creditore contestato alle ripartizioni periodiche dell' attivo, l' A. si chiede se questa protezione abbia carattere assoluto o relativo. In altri termini, se, in base alle norme vigenti, una volta giunti alla ripartizione finale senza che sia intervenuta una decisione definitiva sui crediti impugnati, il curatore sia tenuto a distribuire agli altri creditori anche le somme accantonate, o se queste somme debbano restare inutilizzate fino a quanto l' impugnazione non sia decisa in modo definitivo. L' A. risponde favorevolmente alla prima ipotesi; cioe' che anche le quote accantonate, in seguito all' ammissione provvisoria, dovranno formare oggetto del riparto finale per essere distribuite agli altri creditori, nel caso che il fallimento sia giunto alla fase di chiusura senza che sulla opposizione sia intervenuta una decisione definitiva.
art. 100 comma 3 l. fall. art. 102 comma 4 l. fall. art. 117 comma 2 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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