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147359
IDG820600847
82.06.00847 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bonsignori Angelo
Interesse a rimuovere una duplicita' di effetti. Ammissibilita' di una espropriazione contro il terzo in pendenza di fallimento del debitore
nota a Cass. 7 marzo 1975, n. 838
Dir. fall., an. 50 (1975), fasc. 4, pt. 2, pag. 477-482
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D436; D31363
Pur condividendo la prima parte della sentenza, l' A. esprime l' opinione che la Suprema Corte avrebbe dovuto dare una risposta maggiormente esauriente. Riguardo alla seconda massima, invece, l' A. ritiene che il discorso non possa essere cosi' semplificato, e che non si possa negare che oltre al terzo proprietario, anche il debitore debba essere parte. In altre parole, il creditore e il debitore, quali soggetti del rapporto sostanziale obbligatorio, non possono non rimanere in ogni caso i protagonisti del procedimento di esecuzione, con tutti i poteri connessi.
art. 603 comma 1 c.p.c. art. 604 comma 2 c.p.c. Cass. 28 luglio 1954, n. 2764
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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