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147360
IDG820600848
82.06.00848 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Borselli Edgardo
Revoca del fallimento e pagamento delle spese e del compenso dovuto al curatore
Dir. fall., an. 50 (1975), fasc. 4, pt. 1, pag. 272-274
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31318
Ci si chiede a chi spetti l' onere del pagamento delle spese e del compenso al curatore in caso di revoca del fallimento. Al creditore istante, all' ex fallito o all' amministrazione della giustizia? L' A. propende per quest' ultima soluzione. Il curatore deve chiedere ed ottenere dal tribunale fallimentare la liquidazione del compenso e delle spese da lui erogate mediante un apposito mandato di pagamento; tale mandato deve essergli pagato dall' ufficio del registro, come ogni altro pagamento da effettuarsi per conto della giustizia.
art. 21 comma 3 l. fall. C. Cost. 6 marzo 1975, n. 46
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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