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147361
IDG820600849
82.06.00849 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Maresca Giovanni
L' impresa in posizione dominante e l' abuso di potere economico
Dir. fall., an. 50 (1975), fasc. 4, pt. 1, pag. 220-242
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D8716; D31133
L' A. ricorda come il Trattato di Roma, con l' art. 86, vieti, se ed in quanto possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo, da parte di una sola impresa o di piu' imprese tra loro collegate, di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di esso. Il comportamento non concorrenziale dev' essere colpito non in se' e per se', ma quando esso concretizzi un abuso di potere economico. Esaminando le pratiche abusive elencate dall' articolo comunitario, l' A. sottolinea che il danno puo' essere anche allo stato potenziale e non essersi verificato in concreto. Infine, riguardo alle sanzioni comunitarie in caso di inosservanza delle norme anti trust e qualora lo sfruttamento abusivo di posizione dominante si concretizzi nella stipulazione di un contratto a condizioni discriminatorie, secondo l' A. la sfera d' azione della nullita' si allarga e si estende fino a comprendere tali contratti. Il rifiuto di contrarre e' compreso tra gli abusi previsti dall' art. 86 del Trattato CEE e, poiche' l' obbligo di contrarre e' posto a tutela del consumatore nei confronti dell' imprenditore in posizione dominante, quest' ultimo e' tenuto a risarcire il danno che deriva dal suo comportamento illecito.
art. 86 Tr. CEE art. 85 Tr. CEE art. 87 Tr. CEE
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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