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| IDG820600849 | |
| 82.06.00849 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Maresca Giovanni
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| L' impresa in posizione dominante e l' abuso di potere economico
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| Dir. fall., an. 50 (1975), fasc. 4, pt. 1, pag. 220-242
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D8716; D31133
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| L' A. ricorda come il Trattato di Roma, con l' art. 86, vieti, se ed
in quanto possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri,
lo sfruttamento abusivo, da parte di una sola impresa o di piu'
imprese tra loro collegate, di una posizione dominante sul mercato
comune o su una parte sostanziale di esso. Il comportamento non
concorrenziale dev' essere colpito non in se' e per se', ma quando
esso concretizzi un abuso di potere economico. Esaminando le pratiche
abusive elencate dall' articolo comunitario, l' A. sottolinea che il
danno puo' essere anche allo stato potenziale e non essersi
verificato in concreto. Infine, riguardo alle sanzioni comunitarie in
caso di inosservanza delle norme anti trust e qualora lo sfruttamento
abusivo di posizione dominante si concretizzi nella stipulazione di
un contratto a condizioni discriminatorie, secondo l' A. la sfera d'
azione della nullita' si allarga e si estende fino a comprendere tali
contratti. Il rifiuto di contrarre e' compreso tra gli abusi previsti
dall' art. 86 del Trattato CEE e, poiche' l' obbligo di contrarre e'
posto a tutela del consumatore nei confronti dell' imprenditore in
posizione dominante, quest' ultimo e' tenuto a risarcire il danno che
deriva dal suo comportamento illecito.
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| art. 86 Tr. CEE
art. 85 Tr. CEE
art. 87 Tr. CEE
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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