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147380
IDG820600883
82.06.00883 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Curzio Pietro
Autonomia collettiva e art. 19 dello statuto dei lavoratori
nota a Cass. sez. un. civ. 8 settembre 1981, n. 5057
Foro it., an. 107 (1982), fasc. 3, pt. 1, pag. 737-743
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7111
Richiamati i contrasti in dottrina e nella giurisprudenza di merito, che avevano determinato anche una contrapposizione fra la seconda sezione civile e la sezione lavoro della Corte di Cassazione, l' A. rileva che le sezioni unite hanno tentato di dipanare la questione ad esse approdata, optando per la soluzione della sezione lavoro con la decisione cosi' massimata: "va cassata per erronea interpretazione dell' art. 19 l. 300/1970 la sentenza di merito che ha ritenuto illegittima la clausola della convenzione stipulata il 24 giugno 1970 fra le Casse di risparmio e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, a norma della quale, ai fini della costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nelle unita' produttive, e' necessaria l' adesione di almeno 8 lavoratori iscritti ad una delle associazioni sindacali firmatarie della convenzione". Osserva che l' intervento delle sezioni unite, per quanto corposamente argomentato, non sembra idoneo a chiarire il dibattito sulla controversa questione; ma che la scelta operata dalle sezioni unite, al di la' delle argomentazioni tecniche utilizzate, che puntualmente analizza, appare peraltro collegata e sostenuta da una precisa linea politica del diritto, che trascende il tema specifico in esame.
art. 19 l. 20 maggio 1970, n. 300 Cass. sez. II civ. 5 novembre 1977, n. 4718 Cass. sez. lav. 17 maggio 1979, n. 2847
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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