| Richiamate le note distorsioni che la prassi delle ultime legislature
ha determinato nell' applicazione dell' art. 77 Cost., e ricordato
che per scoraggiare il ricorso alla decretazione di urgenza non puo'
giovare ne' una maggior valorizzazione delle funzioni di controllo,
circa la sussistenza dei presupposti costituzionali, da parte del
Capo dello Stato, ne' l' assunzione dell' onere di tale controllo da
parte della Corte Costituzionale, l' A. rileva che il ricorso all'
art. 77 Cost. puo' tuttavia rispondere positivamente dando corso ad
altre e piu' opportune forme di normazione. Tali utili misure di
razionalizzazione, che possono giovare al ridimensionamento del
vistoso fenomeno distorsivo, sono costituite dalla inserzione da
parte della Camera dei deputati, in occasione della novella
regolamentare approvata nel novembre 1981, dell' art. 96 bis., e da
parte del Senato, nella seduta del 10 marzo 1982, dalla
riformulazione dell' art. 78 del regolamento. Spiega quindi come le
suddette disposizioni operino al fine di sorvegliare piu'
attentamente la produzione di decreti-legge.
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