| Considerati i suoi sviluppi piu' recenti, appare utile procedere ad
un esame dello stato in cui si trova il diritto internazionale
relativo ai mezzi di guerra, ossia alle armi con cui i combattenti
esercitano materialmente la violenza bellica contro l' avversario
che, secondo la loro natura, possono distinguersi in armi classiche,
armi chimiche e batteriologiche e armi nucleari. L' A., rinviando ad
altra occasione l' esame del diritto internazionale relativo alle
armi chimiche e batteriologiche e alle armi nucleari (che si possono
riunire sotto la comune denominazione di armi di distruzione in
massa), concentra la sua attenzione su quello che si occupa delle
armi classiche, classificando queste ultime ed analizzando le regole
positive in materia dall' inizio della codificazione alla fine della
seconda guerra mondiale e successivamente a questa, la Convenzione
sul divieto o la limitazione dell' impiego di talune armi classiche
ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire
in modo indiscriminato (Ginevra, 10 ottobre 1980) ed il problema
delle armi di piccolo calibro. Lo stesso A. sottolinea, in
conclusione, come non si possa non riconoscere, ancora una volta, l'
enorme sproporzione esistente tra la gravita' degli effetti della
guerra e i risultati degli sforzi per alleviarli che il diritto
internazionale viene faticosamente compiendo.
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