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147398
IDG820900229
82.09.00229 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pagliarulo Giovanni
I Tribunali militari nella legge 7 maggio 1981 n. 180; osservazioni critiche
Rass. giust. mil., an. 7 (1981), fasc. 6, pag. 455-474
D6612
Dopo un terzo di secolo, il legislatore ha finalmente adeguato la giurisdizione penale militare allo spirito (ed alla lettera) della Costituzione repubblicana. I criteri ispiratori della riforma emergono non soltanto dal testo normativo, ma dalla peculiare vicenda politica e sociale che ne ha determinato la formazione. Alla stregua di un tale complesso di fattori, l' A. ritiene di poter affermare che il legislatore ha, fondamentalmente, voluto realizzare: a) la sottrazione all' elemento - Forze armate, del peso maggioritario negli organi giudicanti; b) il conferimento della presidenza degli stessi a magistrati; c) l' istituzione del secondo grado di giudizio di merito; d) l' identificazione del giudice di legittimita' nella Cassazione; e) l' istituzione, in parte attuata (sorteggio dei giudici militari), in parte programmata (organo di autogoverno dei magistrati), di guarantigie di indipendenza. Contestualmente a questi modelli innovatori il legislatore ha voluto anche la conservazione del carattere militare degli organi, non soltanto "ratione materiae", ma anche nella loro composizione; e non solo riaffermando la presenza in essi degli appartenenti alle Forze armate (e ribadendo l' esigenza che il giudice debba avere almeno il grado di ufficiale), ma anche conferendo a quella presenza un peso specifico sostanziale diverso (e, sotto un certo profilo, maggioreé) che nel passato. Possono tuttavia riscontrarsi aspetti non marginali (ma neanche essenziali) della riforma che presentano malformazioni o inadeguatezze. L' A. richiama l' attenzione proprio su tali aspetti, cercando di dimostrare sia il carattere equivoco o lacunoso o incongruo della singola norma, sia l' estraneita' di quel precetto ai criteri fondamentali della intera normazione (come sopra interpretati), onde lo stesso ben puo' venire caducato, senza che cio' pregiudichi lo spirito della legge o il livello di equilibrio politico che essa rappresenta.
l. 7 maggio 1981, n. 180 art. 3 Cost. art. 102 Cost. r.d. 9 settembre 1941, n. 1022
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