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147405
IDG820900241
82.09.00241 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Introna Francesco
I periti sono sempre esperti? (ovvero: dell' assistenzialismo)
circ. presidenza Trib. civ. pen. Roma 30 settembre 1981, n. 8427; circ. ANIA 11 novembre 1981
Riv. it. med. leg., an. 4 (1982), fasc. 1, pag. 3-17
D58; D61420; D4157
Il sostantivo "perito" corrisponde ad una qualifica conseguita attraverso un curriculum di studi (con verifica della competenza) oppure al solo fatto di "fare perizie". In questa seconda ipotesi si puo' verificare l' assurdo per cui l' essere perito (ovverosia esperto) non e' necessarimente un titolo per fare perizie ma, al contrario, il fare perizie rende automaticamente "perito" (esperto?) colui che le fa. Non esiste quindi garanzia alcuna circa l' equivalenza fra la condizione di perito medico legale (colui che fa perizie medico-legali) e la competenza medico legale (quella di colui il quale e' esperto in Medicina legale ovverosia in una ben definita branca specialistica della Medicina). Le poco liete riflessioni su questo annoso problema circa la preparazione medico-legale di chi fa perizie medico-legali, vengono suggerite all' A. dall' esame (critico) di un circolare del presidente del Tribunale di Roma e di una circolare dell' Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.
art. 14 disp. att. c.p.c. art. 15 disp. att. c.p.c. art. 22 disp. att. c.p.c. art. 23 disp. att. c.p.c. art. 25 disp. att. c.p.c. art. 61 c.p.c. art. 314 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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