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Documento


147407
IDG820900251
82.09.00251 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Buzzi Fabio
L' alimentazione coatta nei confronti dei detenuti
disegno di legge Ministero di Grazia e Giustizia 8 gennaio 1982
Riv. it. med. leg., an. 4 (1982), fasc. 1, pt. 1, pag. 282-289
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D58; D644; D961
L' A. trae spunto dal disegno di legge concernente le "Modifiche all' art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354", per svolgere alcune osservazioni di carattere medicolegale e di carattere strettamente tecnico in ordine al ruolo operativo che il medico e' chiamato a esplicare per l' attuazione dell' alimentazione coatta. In particolare ritiene che il legislatore avrebbe dovuto lasciare spazio alla possibilita' di un' obiezione di coscienza, analogamente a quanto attuato in relazione allo spinoso problema dell' interruzione della gravidanza. In tal modo potrebbe realizzarsi una soluzione meno coercitiva per i medici, la cui liberta' di coscienza, in siffatte contingenze, va tutelata almeno quanto quella decisionale del soggetto dedito al digiuno; nel contempo si potrebbe conoscere a priori il numero dei medici disponibili ad attuare gli interventi richiesti.
art. 5 c.c. art. 32 Cost. art. 52 codice deontologia medica art. 11 l. 26 luglio 1975, n. 354
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