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147408
IDG820600657
82.06.00657 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Valcavi Giovanni
La stima del danno nel tempo, con riguardo all' inflazione, alla variazione dei prezzi e all' interesse monetario
Riv. dir. civ., an. 27 (1981), fasc. 4, pt. 2, pag. 332-354
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3053; D30510
L' art. 1224, comma 2, c.c. ha codificato la risarcibilita' del danno ulteriore anche nella inadempienza colposa, prima controversa, nel limite del prevedibile ex art. 1225 c.c.. Esso non va determinato con riguardo al tasso inflazionistico, in quanto cio' contrasta col principio nominalistico, col limite ex art. 1225 c.c., data la non prevedibilita' del suo andamento ora strisciante ora galoppante, colla diversa ragione di cambio. Esso non va neppure determinato con riguardo al frutto di un investimento non monetario, sia ex art. 1223 c.c., perche' il denaro e' fungibile e versatile ad ogni impiego, sia ex art. 1225 c.c., non potendo dirsi prevedibili le circostanze e caratteristiche di un presumibile investimento, la sua durata e quelle del disinvestimento. Esso va invece determinato con riguardo allo scarto tra tasso legale ed interesse di mercato, e cioe' al normale rendimento di un impiego liquido (cioe' creditizio), non aleatorio nella sua quantita' nominale ed adeguato ad ogni aspettativa razionale, compresa l' inflazionistica. Il riferimento a scarto ha riscontri storici, logici, sistematici ex artt. 1207, comma 1, 1223, 1225, 1226, 1227, 1228 c.c.. L' interesse di mercato copre il deprezzamento nel tempo della moneta, che e' metro di misura di tutti i prezzi e percio' funge da saggio di attualizzazione di essi. Il danno nelle obbligazioni non pecuniarie va liquidato con riguardo al tempo del suo prodursi e non della decisione; l' equivalente monetario di un danno passato va "attualizzato" con l' aggiunta dell' interesse di mercato inversamente a quel che accade nel liquidare il danno futuro. L' art. 429, comma 3, c.p.c. va inteso nel senso che e' ulteriormente risarcibile solo quella parte del deprezzamento eventualmente ricorrente al di sopra dell' interesse legale. Non possono cumularsi con la rivalutazione e calcolarsi sul capitale rivalutato, gli interessi.
art. 1223 c.c. art. 1224 c.c. art. 1225 c.c. art. 1226 c.c. art. 1227 c.c. art. 1228 c.c. art. 429 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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