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| IDG820600803 | |
| 82.06.00803 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Frisina Pasquale
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| La forma per la proposizione dell' appello nelle controversie
individuali di lavoro trattate in primo grado con il rito ordinario e
questioni connesse
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| nota a Cass. sez. lav. 5 giugno 1981, n. 3638
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| Giust. civ., an. 32 (1982), fasc. 1, pt. 1, pag. 220-227
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| La coesistenza dei due riti (ordinario e speciale ex l. n. 533 del
1973), a cognizione piena e differenziati a seconda della natura
delle controversie, determina talune situazioni di incertezza nella
scelta dell' uno o dell' altro rito con implicazioni nelle vicende
giudiziarie che gravano specialmente sulla posizione della parte che
deve operare la scelta del mezzo appropriato di impugnazione nel
promuovere il giudizio di appello. Il particolare problema riguarda
l' ipotesi di controversia soggetta al rito del lavoro e trattata in
primo grado con il rito ordinario e di appello, introdotto con
citazione ad udienza fissa, anziche' nella forma del ricorso,
depositato nel termine prescritto (art. 434 c.p.c.). Si sostiene che
la scelta del mezzo di impugnazione appropriato e' in ogni caso onere
della parte, si contesta il principio della c.d. ultrattivita' del
rito, basato su di una interpretazione estensiva dell' art. 439
c.p.c. che non e' consentita e si dissente anche dalla tesi della
convertibilita' dell' atto nullo in atto valido nel caso di deposito
tempestivo della citazione - cosi' come dai rispettivi indirizzi
giurisprudenziali della Suprema Corte -, sicche' si conclude che l'
appello, erroneamente proposto nella forma ordinaria, e'
inammissibile.
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| art. 20 l. 11 agosto 1973, n. 533
art. 409 c.p.c.
art. 429 c.p.c.
art. 433 c.p.c.
art. 434 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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