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| IDG820600804 | |
| 82.06.00804 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mosca Domenico
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| Procedura contrattuale di accertamento sanitario e art. 5 statuto dei
lavoratori
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| nota a Cass. sez. lav. 8 maggio 1981, n. 3046
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| Giust. civ., an. 32 (1982), fasc. 1, pt. 1, pag. 242-243
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7704
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| L' A. rileva anzitutto che la Suprema Corte, con la sentenza
annotata, ha affermato la legittimita' di una procedura contrattuale
di controllo delle assenze per malattia diversa da quella prevista
dall' art. 5 dello statuto dei lavoratori. Ed invero la Corte di
Cassazione ha ritenuto legittima la procedura prevista dal contratto
collettivo per gli attori e tecnici e dal regolamento di palcoscenico
che del contratto stesso e' parte integrante. La decisione della
Corte e' condivisa solo in parte dall' A. il quale, infatti, rileva
che la norma del regolamento che prevede la facolta' dell' impresario
di far controllare la malattia da un medico di fiducia si pone in
contrasto con l' art. 5 dello statuto che, appunto, esclude che i
controlli sanitari siano compiuti da medici prescelti dal datore di
lavoro. L' A. ritiene, invece, del tutto legittima la previsione
contrattuale secondo cui la scrittura puo' essere risolta in tronco
quando lo scritturato si dichiari ammalato e la malattia risulti
inesistente a giudizio di un collegio composto dal medico comunale o,
in mancanza di questi, dall' ufficiale sanitario del luogo e da due
medici scelti da ciascuna delle parti interessate. Viene, infatti,
sottolineato che la previsione contrattuale in discorso, garantendo
un accertamento sanitario obiettivo ed imparziale, non si pone in
contrasto con l' art. 5 dello statuto che in effetti mira
sostanzialmente a predisporre un sistema di controlli che forniscano
garanzie di obiettivita' e di imparzialita'.
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| l. 6 agosto 1969, n. 300
art. 5 l. 20 maggio 1970, n. 300
contr. coll. naz. lav. 6 agosto 1969 (attori e tecnici)
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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