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| IDG820600805 | |
| 82.06.00805 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Papaleoni Marco
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| Durata della prova e autonomia sindacale
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| nota a Cass. sez. lav. 15 settembre 1981, n. 5115
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| Giust. civ., an. 32 (1982), fasc. 1, pt. 1, pag. 95-102
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7123; D733; D7124
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| L' A. esamina criticamente le conclusioni espresse dalle sentenze
della Cassazione 21.8.1981, n. 4968 e 15.9.1981, n. 5115 sul punto
dell' affermata nullita' delle clausole dei contratti collettivi di
diritto comune prevedenti una durata del periodo di prova in misura
superiore a quella fissata dai contratti collettivi estesi erga omnes
ai sensi della legge n. 741 del 15/7/1959. Il primo ordine di
critiche si indirizza sulla stessa interpretazione del contenuto e
finalita' della prova, che la Suprema Corte inquadra in termini di
intrinseca sfavorevolezza per il lavoratore, il cui scopo principale
sarebbe quello di acquisire al piu' presto certezza della stabilita'
del rapporto. Attraverso l' analisi anche dell' evoluzione della
contrattazione collettiva in materia, si evidenzia come, in realta',
le variazioni apportate sindacalmente alla durata della prova
rispondano ad esigenze obbiettive e professionali riconosciute e
fatte proprie dalle stesse associazioni sindacali e rispondenti ad
una moderna riorganizzazione del lavoro. Su tali premesse si affronta
il secondo profilo critico che attiene alla rilevante compressione
dell' autonomia negoziale conseguente al metodo accolto dalle piu'
recenti sentenze della Cassazione, attraverso il raffronto dei
contratti collettivi voce per voce, anziche' seguendo la teoria del
conglobamento. Al riguardo l' A. auspica il recupero dei principi
acquisiti nella precedente giurisprudenza, che avevano invece
evidenziato l' esigenza di fondare la comparazione delle fonti
negoziali sulla valutazione complessiva dei benefici globalmente
assicurati attraverso l' accordo di rinnovo. Conclusivamente, l' A.
ripropone all' attenzione l' esigenza di un definitivo inquadramento
della prova, accedendo alla teoria del contratto speciale, in
relazione alle obiettive finalita' dell' istituto e alla sua
caratteristica struttura bilaterale.
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| C. Cost. 22 dicembre 1980, n. 189
art. 2096 c.c.
art. 7 l. 14 luglio 1959, n. 741
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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