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147411
IDG820600805
82.06.00805 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Papaleoni Marco
Durata della prova e autonomia sindacale
nota a Cass. sez. lav. 15 settembre 1981, n. 5115
Giust. civ., an. 32 (1982), fasc. 1, pt. 1, pag. 95-102
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7123; D733; D7124
L' A. esamina criticamente le conclusioni espresse dalle sentenze della Cassazione 21.8.1981, n. 4968 e 15.9.1981, n. 5115 sul punto dell' affermata nullita' delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune prevedenti una durata del periodo di prova in misura superiore a quella fissata dai contratti collettivi estesi erga omnes ai sensi della legge n. 741 del 15/7/1959. Il primo ordine di critiche si indirizza sulla stessa interpretazione del contenuto e finalita' della prova, che la Suprema Corte inquadra in termini di intrinseca sfavorevolezza per il lavoratore, il cui scopo principale sarebbe quello di acquisire al piu' presto certezza della stabilita' del rapporto. Attraverso l' analisi anche dell' evoluzione della contrattazione collettiva in materia, si evidenzia come, in realta', le variazioni apportate sindacalmente alla durata della prova rispondano ad esigenze obbiettive e professionali riconosciute e fatte proprie dalle stesse associazioni sindacali e rispondenti ad una moderna riorganizzazione del lavoro. Su tali premesse si affronta il secondo profilo critico che attiene alla rilevante compressione dell' autonomia negoziale conseguente al metodo accolto dalle piu' recenti sentenze della Cassazione, attraverso il raffronto dei contratti collettivi voce per voce, anziche' seguendo la teoria del conglobamento. Al riguardo l' A. auspica il recupero dei principi acquisiti nella precedente giurisprudenza, che avevano invece evidenziato l' esigenza di fondare la comparazione delle fonti negoziali sulla valutazione complessiva dei benefici globalmente assicurati attraverso l' accordo di rinnovo. Conclusivamente, l' A. ripropone all' attenzione l' esigenza di un definitivo inquadramento della prova, accedendo alla teoria del contratto speciale, in relazione alle obiettive finalita' dell' istituto e alla sua caratteristica struttura bilaterale.
C. Cost. 22 dicembre 1980, n. 189 art. 2096 c.c. art. 7 l. 14 luglio 1959, n. 741
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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