| 147414 | |
| IDG820600808 | |
| 82.06.00808 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Carbone Paolo
| |
| Arbitrato ed eccessiva onerosita' nel contratto di pubbliche fornitur
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a Cass. 28 gennaio 1980, n. 658
| |
| Giust. civ., an. 32 (1982), fasc. 1, pt. 1, pag. 235-237
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D446; D4461; D1216
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| La Cassazione si occupa nuovamente di problemi di legittimita'
costituzionale dell' arbitrato. Nel caso deciso - un contratto di
fornitura di carburante all' Amministrazione Militare - coordinando
tra loro gli artt. 75 e 2 del d.m. 6 marzo 1934, la Suprema Corte
accoglie la tesi della negozialita' dell' arbitrato (previsto dall'
art. 75) in ragione della modificabilita' del capitolato prevista
dall' art. 2 del citato decreto. Tale corretta pronunzia e' in
contrasto con altre della Cassazione la quale, secondo l' annotatore,
sarebbe potuto pervenire al medesimo risultato - anche in mancanza
del citato art. 2 - a causa di altre norme di portata generale -
quali gli artt. 45, 108 e 109 del r.d. 25 maggio 1924 - che
consentono di sostenere la modificabilita' dei capitolati generali.
Affermata la legittimita' costituzionale dell' arbitrato, la
Cassazione - senza considerare i precedenti giurisprudenziali -
afferma l' applicabilita' del rimedio della eccessiva onerosita' al
contratto di pubbliche forniture, ribadendo che la risoluzione incide
sulla efficacia del contratto, non sulla validita'. Inoltre la Corte
reputa che siano contratti ad esecuzione periodica solo quelli
produttivi di obbligazioni di durata per entrambe le parti. Solo
effetti della risoluzione. Nel caso deciso manca il carattere
suindicato, per cui opera il principio della retroattivita', con
conseguente obbligo di restituzione. Avvenendo questa per tantundem,
il prezzo cui si deve far riferimento e' quello del momento della
pronunzia, per non penalizzare ingiustamente il fornitore.
| |
| art. 2 d.m. 6 marzo 1934
art. 75 d.m. 6 marzo 1934
art. 806 c.p.c.
art. 45 r.d. 23 maggio 1924, n. 827
art. 108 r.d. 23 maggio 1924, n. 827
art. 109 r.d. 23 maggio 1924, n. 827
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |