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147415
IDG820600810
82.06.00810 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fici Giuseppe
Ancora sulla specificita' dei motivi d' appello
nota a Cass. sez. III 27 gennaio 1981, n. 4196
Giust. civ., an. 32 (1982), fasc. 1, pt. 1, pag. 190-194
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D421
Riguardo al requisito della specificita' dei motivi di appello vanno individuate due distinte funzioni: la prima, quella volitiva, ha lo scopo di delimitare il campo del riesame riservato al giudice di appello alle sole parti della sentenza specificatamente impugnata; la seconda funzione, descrittiva, serve per esporre le ragioni giuridiche (motivazioni) a sostegno delle censure mosse. La prima funzione e' certamente piu' importante, mentre per la seconda puo' affermarsi, concordemente alla quasi unanime dottrina, che non e' un requisito indispensabile ai fini dell' ammissibilita' di un atto di appello. Le frequenti decisioni contrarie della giurisprudenza vanno allora spiegate come il frutto di una errata comprensione dei principi direttivi in tema di appello, in particolare, o dei principi generali nella materia processualcivilistica, piu' in generale; ma, piu' realmente, vanno spiegate come il risultato di una volonta' diretta ad alleggerire il carico giurisdizionale che indirizza gli organi decidenti ad un' interpretazione rigorosa della norma.
art. 342 c.p.c. art. 359 c.p.c. art. 329 comma 2 c.p.c. art. 346 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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