| L' A. considera, alla luce di una recente pronuncia del Trib. di
Milano, il problema dei criteri retributivi da adottarsi per le due
figure di ausiliari giudiziali (l' ispettore e l' amministratore) che
partecipano al fenomeno del controllo giudiziario delle societa' di
capitali ex art. 2409 c.c.. Il tema e' affrontato sulla base di una
sintetica ricognizione dei caratteri discretivi della figura del
consulente tecnico rispetto agli altri ausiliari del giudice e, per
altro verso, di questi ultimi rispetto ai soggetti nominati da un
organo giudiziario ma privi di un collegamento funzionale con esso.
Diversi risultano invero i criteri retributivi nei tre ordini di
ipotesi: nell' ultimo il rapporto si pone sul piano privatistico e
risultano cosi' perlopiu' pertinenti, per i professionisti, le
relative tariffe; nel primo, cioe' per la consulenza tecnica, cui si
accosta la ispezione giudiziale di societa' ex art. 2409 trovera'
oggi applicazione la l. 8 luglio 1980, n. 319 (i cui parametri non
coincidono pienamente con quelli delle tariffe). Nell' ipotesi,
infine, di effettivi ausiliari del giudice (non riconducibili pero'
alla figura del consulente) - ed in quest' ambito l' A. pone anche l'
amministratore giudiziario - il giudice dispone di un potere
discrezionale di determinazione del compenso; nell' esercizio di tale
potere il riferimento alle tariffe e' destinato a costituire un
indice assai rilevante e significativo, ma non l' unico elemento di
cui tenere conto, ne' un limite assolutamente rigido ed inderogabile.
Nella valutazione che al riguardo la legge (art. 52 disp. att.
c.p.c., per gli ausiliari in genere; art. 92 disp. att. c.c., per l'
amministratore giudiziario) sollecita possono invero concorrere anche
altre circostanze indicative (che l' A. brevemente esemplifica).
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