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147420
IDG820600891
82.06.00891 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Consolo Claudio
La retribuzione (discrezionale?) degli ausiliari del giudice nella ipotesi dell' art. 2409
commento a decr. Trib. Milano 4 novembre 1981
Riv. dir. civ., an. 28 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 18-33
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D40207; D964; D965
L' A. considera, alla luce di una recente pronuncia del Trib. di Milano, il problema dei criteri retributivi da adottarsi per le due figure di ausiliari giudiziali (l' ispettore e l' amministratore) che partecipano al fenomeno del controllo giudiziario delle societa' di capitali ex art. 2409 c.c.. Il tema e' affrontato sulla base di una sintetica ricognizione dei caratteri discretivi della figura del consulente tecnico rispetto agli altri ausiliari del giudice e, per altro verso, di questi ultimi rispetto ai soggetti nominati da un organo giudiziario ma privi di un collegamento funzionale con esso. Diversi risultano invero i criteri retributivi nei tre ordini di ipotesi: nell' ultimo il rapporto si pone sul piano privatistico e risultano cosi' perlopiu' pertinenti, per i professionisti, le relative tariffe; nel primo, cioe' per la consulenza tecnica, cui si accosta la ispezione giudiziale di societa' ex art. 2409 trovera' oggi applicazione la l. 8 luglio 1980, n. 319 (i cui parametri non coincidono pienamente con quelli delle tariffe). Nell' ipotesi, infine, di effettivi ausiliari del giudice (non riconducibili pero' alla figura del consulente) - ed in quest' ambito l' A. pone anche l' amministratore giudiziario - il giudice dispone di un potere discrezionale di determinazione del compenso; nell' esercizio di tale potere il riferimento alle tariffe e' destinato a costituire un indice assai rilevante e significativo, ma non l' unico elemento di cui tenere conto, ne' un limite assolutamente rigido ed inderogabile. Nella valutazione che al riguardo la legge (art. 52 disp. att. c.p.c., per gli ausiliari in genere; art. 92 disp. att. c.c., per l' amministratore giudiziario) sollecita possono invero concorrere anche altre circostanze indicative (che l' A. brevemente esemplifica).
art. 2409 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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