| Il progetto rosminiano per una Costituzione dello Stato Pontificio,
redatto nel 1848, prevedeva, riguardo al potere legislativo, un
sistema bicamerale in cui le due camere, entrambe elettive, avrebbero
rappresentato una i minori l' altra i maggiori proprietari. Il
diritto di voto era riservato ai proprietari attraverso un sistema
elettorale che privilegiava i maggiori contribuenti; la possibilita'
di essere eletti deputati era aperta a tutte le persone
intellettualmente idonee, col solo requisito indispensabile della
professione della religione cattolica. La religione cattolica era
dichiarata religione di Stato. I culti non cattolici erano tollerati.
Le materie ecclesiastiche erano sottratte alla competenza
parlamentare. La burocrazia era concepita come fortemente
centralizzata, coerentemente alla visione unitaria dello Stato, in
virtu' della quale anche le autonomie locali erano limitate. Un
sistema di tribunali culminanti nella Suprema Corte di Giustizia
doveva tutelare le liberta' individuali. Liberta' e proprieta'
costituivano i due massimi valori che, secondo il filosofo
roveretano, un regime costituzionale doveva tutelare e difendere.
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