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147483
IDG820900274
82.09.00274 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zagrebelsky Gustavo
Le grazie condizionate e la Costituzione
nota a ord. Trib. Biella 12 febbraio 1979
Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 11, pt. 2, pag. 473-478
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D64040
L' annotata ordinanza respinge per manifesta infondatezza la questione di legittimita' costituzionale proposta sull' art. 596 comma 4 c.p.p., che prevede la revoca della grazia condizionata quando non siano state adempiute le condizioni ad essa imposte. Fatta distinzione tra condizione sospensiva e risolutiva, la grazia sospensivamente condizionata si individua come forma intermedia tra i due estremi (insussistemza di presupposti-sussistenza di tutti i presupposti giustificativi) di grazia, tra i quali puo' legittimamente spaziare il potere presidenziale. La condizione sospensiva si risolve quindi all' interno dell' atto tipico previsto dall' art. 87 Cost.. Assai diversamente per la grazia risolutivamente condizionata, la mancata realizzazione della condizione comportando la revoca della grazia gia' concessa, e provvisoriamente operante, con il ripristino della pena originariamente comminata. Invero la condizione risolutiva e' qualcosa di esterno all' atto principale, tanto piu' che il potere di concedere la grazia non ricomprende ex se il potere di ripristinare la pena originariamente comminata. La prospettazione della condizione risolutiva della grazia come condizione sospensiva dell' estinzione della pena, operata nell' annotato provvedimento, contrasta con l' art. 596, e non spiega il diverso momento (immediatamente sia pur a titolo precario nel tipo risolutivo, e successivamente al verificarsi della condizione, nel tipo sospensivo) cui il decreto di grazia esercita i suoi effetti.
art. 596 comma 4 c.p.p. art. 87 comma 11 Cost.
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