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| IDG820900274 | |
| 82.09.00274 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Zagrebelsky Gustavo
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| Le grazie condizionate e la Costituzione
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| nota a ord. Trib. Biella 12 febbraio 1979
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| Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 11, pt. 2, pag. 473-478
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D64040
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| L' annotata ordinanza respinge per manifesta infondatezza la
questione di legittimita' costituzionale proposta sull' art. 596
comma 4 c.p.p., che prevede la revoca della grazia condizionata
quando non siano state adempiute le condizioni ad essa imposte. Fatta
distinzione tra condizione sospensiva e risolutiva, la grazia
sospensivamente condizionata si individua come forma intermedia tra i
due estremi (insussistemza di presupposti-sussistenza di tutti i
presupposti giustificativi) di grazia, tra i quali puo'
legittimamente spaziare il potere presidenziale. La condizione
sospensiva si risolve quindi all' interno dell' atto tipico previsto
dall' art. 87 Cost.. Assai diversamente per la grazia risolutivamente
condizionata, la mancata realizzazione della condizione comportando
la revoca della grazia gia' concessa, e provvisoriamente operante,
con il ripristino della pena originariamente comminata. Invero la
condizione risolutiva e' qualcosa di esterno all' atto principale,
tanto piu' che il potere di concedere la grazia non ricomprende ex se
il potere di ripristinare la pena originariamente comminata. La
prospettazione della condizione risolutiva della grazia come
condizione sospensiva dell' estinzione della pena, operata nell'
annotato provvedimento, contrasta con l' art. 596, e non spiega il
diverso momento (immediatamente sia pur a titolo precario nel tipo
risolutivo, e successivamente al verificarsi della condizione, nel
tipo sospensivo) cui il decreto di grazia esercita i suoi effetti.
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| art. 596 comma 4 c.p.p.
art. 87 comma 11 Cost.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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