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| IDG820900275 | |
| 82.09.00275 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Secci Mauro
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| Non configurabilita' del falso ideologico nelle decisioni
amministrative di un organo collegiale
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| nota a Trib. Ivrea sez. I 10 luglio 1979
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| Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 2, pt. 2, pag. 73-78
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51522
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| L' annotata sentenza esclude l' imputabilita', a titolo di falso
documentale, dei componenti l' organo collegiale, sotto due profili,
e cioe': 1) il preambolo delle decisioni prende solo atto del
risultato dell' istruttoria, pertanto il preambolo narra una
situazione reale vera; 2) il contenuto del preambolo delle decisioni
non crea certezza legale, ossia non ha l' efficacia esterna della
certificazione, ma si estrinseca in un mero atto di acclaramento o
ricognitivo, strumentale rispetto al provvedimento amministrativo. Il
primo ordine di argomenti esclude in radice la falsita' ideologica.
Il secondo rilievo si muove sul piano sia del contenuto che della
struttura del provvedimento deciso dall' organo collegiale. Invero,
se ogni provvedimento amministrativo contiene un elemento di
accertamento che costituisce un' articolazione interna dell' azione
volontaria amministrativa, allora la nozione tecnica di atto di
accertamento deve essere riferita esclusivamente all' atto avente la
funzione tipica di creare una certezza legale. Il preambolo di una
decisione amministrativa, in quanto mera articolazione della
decisione stessa, non ha autonoma vita funzionale e quindi non puo'
essere oggetto di falso ideologico documentale.
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| art. 323 c.p.
art. 479 c.p.
art. 480 c.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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