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147484
IDG820900275
82.09.00275 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Secci Mauro
Non configurabilita' del falso ideologico nelle decisioni amministrative di un organo collegiale
nota a Trib. Ivrea sez. I 10 luglio 1979
Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 2, pt. 2, pag. 73-78
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51522
L' annotata sentenza esclude l' imputabilita', a titolo di falso documentale, dei componenti l' organo collegiale, sotto due profili, e cioe': 1) il preambolo delle decisioni prende solo atto del risultato dell' istruttoria, pertanto il preambolo narra una situazione reale vera; 2) il contenuto del preambolo delle decisioni non crea certezza legale, ossia non ha l' efficacia esterna della certificazione, ma si estrinseca in un mero atto di acclaramento o ricognitivo, strumentale rispetto al provvedimento amministrativo. Il primo ordine di argomenti esclude in radice la falsita' ideologica. Il secondo rilievo si muove sul piano sia del contenuto che della struttura del provvedimento deciso dall' organo collegiale. Invero, se ogni provvedimento amministrativo contiene un elemento di accertamento che costituisce un' articolazione interna dell' azione volontaria amministrativa, allora la nozione tecnica di atto di accertamento deve essere riferita esclusivamente all' atto avente la funzione tipica di creare una certezza legale. Il preambolo di una decisione amministrativa, in quanto mera articolazione della decisione stessa, non ha autonoma vita funzionale e quindi non puo' essere oggetto di falso ideologico documentale.
art. 323 c.p. art. 479 c.p. art. 480 c.p.
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