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Documento


147491
IDG821100041
82.11.00041 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carbone Sergio Maria
Compagnia marittima nazionale, accesso al traffico e diritto di stabilimento
relazione alla tavola rotonda sul codice di condotta per le conferenze marittime, Genova 24 aprile 1981
Dir. com. scambi intern., an. 20 (1981), fasc. 3, pag. 339-350
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D8716; D87122
L' art. 1 del Codice di condotta sulle conferenze marittime vieta che queste associazioni di compagnie marittime siano regolate in modo da non consentire la partecipazione di nuove compagnie. Simile orientamento deriva anche dalla normativa comunitaria ed in modo particolre dagli artt. 85 e 86 del Tr. CEE nonche' dal reg. 15 maggio 1979 per il quale ogni stato membro deve garantire alle compagnie marittime stabilite sul suo territorio lo stesso trattamento riservato alle compagnie nazionali.
Codice di condotta per le conferences marittime art. 85 Tr. CEE
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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