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Documento


147504
IDG821100058
82.11.00058 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Berlingieri Francesco
La legge regolatrice dei contratti di noleggio di trasporto marittimo nella convenzione del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
Riv. dir. intern. priv. proc., an. 18 (1982), fasc. 1, pag. 60-64
D88255
L' art. 4, par. 4, della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali si riferisce all' ipotesi di contratti di trasporto con noleggio a viaggio singolo. Poiche' il par. 4 contiene un' eccezione alla regola generale posta dal par. 2 dello stesso articolo si deve concludere che ai contratti di noleggio a viaggi plurimi si applica la presunzione stabilita dal par. 2 per cui la legge applicabile e' quella del luogo in cui il noleggiatore ha la sede principale della sua attivita'.
art. 4 Conv. Roma 1980 (legge applicabile alle obbligazioni contrattuali)
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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