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147507
IDG821200329
82.12.00329 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Palmeri Giuseppe
La promulgazione parziale delle leggi regionali in Sicilia
Regioni, an. 9 (1981), fasc. 5, pag. 965-974
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D03210; D0116
L' A. affronta i problemi relativi alla promulgazione parziale delle leggi regionali siciliane in pendenza di impugnativa e alle conseguenze della possibile promulgazione in due tempi della stessa legge. Secondo gli artt. 28 e 29 st. SI le leggi approvate dall' Assemblea regionale vengono inviate al Commissario dello Stato che puo' impugnare, entro cinque giorni, davanti alla Corte Costituzionale le parti che ritiene incostituzionali. In tali casi il Presidente della Regione, dopo aver valutato che non esiste una stretta interdipendenza tra le norme impugnate e le residue, ha la facolta' di promulgare immediatamente le parti non impugnate della legge e di pubblicarle nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia. A giudizio dell' A. questo sistema di promulgazione parziale e' privo di fondamento giuridico in quanto non espressamente previsto da alcuna norma specifica dello Statuto della Regione Sicilia. Tale pratica inoltre presuppone una valutazione discrezionale del Presidente della Regione sulla scindibilita' di una legge venendo cosi' ad inserirsi nell' attivita' legislativa e a svolgere una funzione diversa da quella di documentazione e certificazione dell' avvenuta perfezione dell' atto legislativo.
art. 28 st. SI art. 29 st. SI
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