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147518
IDG821200340
82.12.00340 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Berti Giorgio
Struttura del processo costituzionale e regime dei termini
nota a C. Cost. 26 maggio 1981, n. 72
Regioni, an. 9 (1981), fasc. 5, pag. 1051-1060
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D021430
L' A. esamina la sentenza in epigrafe che afferma l' inammissibilita' del ricorso contro una legge dello Stato se depositato nella cancelleria della Corte Costituzionale dopo la scadenza del termine perentorio di dieci giorni (art. 21, comma 3, l. 87/1953). L' A. sostiene, a differenza della Corte, che l' art. 21 non sancisce la perentorieta' del termine in quanto tale sanzione non e' espressamente prevista. La peculiarita' del giudizio costituzionale infatti non puo' determinare il venir meno delle garanzie processuali. Non condivide quindi le argomentazioni della Corte secondo cui il punto di riferimento del processo costituzionale non sarebbe il diritto processuale civile, ma le norme di procedura davanti al Consiglio di Stato in quanto tale normativa e' richiamata dal legislatore soltanto in via sussidiaria.
art. 21 comma 3 l. 11 marzo 1953, n. 87
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