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147536
IDG821200362
82.12.00362 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fragola Augusto
Silenzio e ritardo del censore cinematografico
nota a Cons. Stato sez. IV 17 gennaio 1978, n. 17
Cons. Stato, an. 32 (1981), fasc. 10, pt. 2, pag. 1165-1168
D15124; D18320; D18326
Il Consiglio di Stato, nella sentenza annotata, rileva come l' art. 7, primo comma, l. 21 aprile 1962, n. 161, non contempla due diversi provvedimenti rimessi a due procedimenti separati, ma un solo provvedimento, conclusivo di un unico procedimento, e cioe' il nulla osta; circa l' ultimo comma dell' art. 7, il Supremo consesso, sostiene che va interpretato nel senso che la mancata pronuncia in termine della commissione di secondo grado per la revisione cinematografica su ricorso contro il nulla osta con limitazione ai minori, comporta la conseguenza del rilascio di nulla osta senza limitazione (silenzio-assenso). L' A., concordando sostanzialmente con la sentenza in oggetto, pone in rilievo come, quando il giudice amministrativo, non giudicando nel merito, annulla il provvedimento impugnato per motivi di legittimita', l' interessato puo' proporre la diffida solo dopo che la decisione sia stata comunicata al ministero in via amministrativa, non essendo sufficiente la sola pubblicazione di essa.
art. 7 l. 21 aprile 1962, n. 161 art. 6 d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 art. 10 d.p.r. 11 novembre 1963, n. 2029 art. 139 c.p.c. art. 10, comma 3, l. 3 aprile 1979, n. 103
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