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147538
IDG821200369
82.12.00369 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Massella Ducci Teri Massimo
Brevi considerazioni sulle notificazioni presso l' avvocatura dello Stato, ai sensi della l. n. 103 del 1979
nota a Cons. Stato sez. 4, 14 aprile 1981, n. 335
Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 1072-1074
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1407; D15306
La sentenza annotata segue quel costante indirizzo giurisprudenziale, che si era formato sull' art. 1 l. 25 marzo 1958, n. 260, a seguito della decisione dell' adunanza plenaria n. 1 del 1960. Essa afferma la natura innovativa della norma di cui al comma 3 art. 10 l. 3 aprile 1979, n. 103, e di conseguenza annulla la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, il quale aveva riconosciuto alla succitata disposizione la natura e la funzione di interpretazione autentica della l. n. 260 del 1958. L' A. condividendo la soluzione prospettata dalla sez. IV del Consiglio di Stato, sostiene, pero', che altrettanto non si puo' fare in ordine ai termini normativi richiamati. Egli quindi, prende lo spunto dalla sentenza in oggetto per formulare qualche osservazione sul problema del luogo dove deve essere effettuata la notificazione degli atti istitutivi di giudizi davanti le giurisdizioni amministrative nei confronti delle amministrazioni dello stato, richiamando alcuni momenti che hanno segnato le tappe evolutive dell' argomento in esame, momenti questi che costituiscono un esempio tipico di come l' azione congiunta del legislatore e degli interpreti riesca spesso a rendere complicati problemi che in realta' non lo sono.
Cons. Stato, ad. plen., 15 gennaio 1960, n. 1 art. 1 l. 25 marzo 1958, n. 260 art. 36 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 l. 3 aprile 1979, n. 103
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