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| IDG821200369 | |
| 82.12.00369 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Massella Ducci Teri Massimo
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| Brevi considerazioni sulle notificazioni presso l' avvocatura dello
Stato, ai sensi della l. n. 103 del 1979
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| nota a Cons. Stato sez. 4, 14 aprile 1981, n. 335
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| Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 1072-1074
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1407; D15306
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| La sentenza annotata segue quel costante indirizzo giurisprudenziale,
che si era formato sull' art. 1 l. 25 marzo 1958, n. 260, a seguito
della decisione dell' adunanza plenaria n. 1 del 1960. Essa afferma
la natura innovativa della norma di cui al comma 3 art. 10 l. 3
aprile 1979, n. 103, e di conseguenza annulla la sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, il quale aveva riconosciuto
alla succitata disposizione la natura e la funzione di
interpretazione autentica della l. n. 260 del 1958. L' A.
condividendo la soluzione prospettata dalla sez. IV del Consiglio di
Stato, sostiene, pero', che altrettanto non si puo' fare in ordine ai
termini normativi richiamati. Egli quindi, prende lo spunto dalla
sentenza in oggetto per formulare qualche osservazione sul problema
del luogo dove deve essere effettuata la notificazione degli atti
istitutivi di giudizi davanti le giurisdizioni amministrative nei
confronti delle amministrazioni dello stato, richiamando alcuni
momenti che hanno segnato le tappe evolutive dell' argomento in
esame, momenti questi che costituiscono un esempio tipico di come l'
azione congiunta del legislatore e degli interpreti riesca spesso a
rendere complicati problemi che in realta' non lo sono.
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| Cons. Stato, ad. plen., 15 gennaio 1960, n. 1
art. 1 l. 25 marzo 1958, n. 260
art. 36 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054
l. 3 aprile 1979, n. 103
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