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147568
IDG821200403
82.12.00403 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scopa Asterino
Sulla responsabilita' del ragioniere comunale in ordine alla formazione delle deliberazioni
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 55 (1981), fasc. 11-12 (16 giugno), pag. 1188-1189
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D141; D14325
In riferimento ad alcuni precedenti scritti sull' argomento in oggetto l' A. sostiene, stante la disciplina contenuta nel regolamento comunale e provinciale 12 febbraio 1911, n. 297, che non potra' mai sussistere una responsabilita' del ragioniere comunale in ordine alla formazione delle deliberzioni che avvengono per esternazione di manifestazioni di volonta' degli organi stabiliti dalla legge, in quanto egli non potra' non firmare gli eventuali mandati di pagamento previsti in una deliberazione ai fini dell' impegno di spese, incorrendo in caso contrario nel reato diomissione di atti di ufficio.
r.d. 3 marzo 1934, n. 383 art. 5 l. 8 gennaio 1979, n. 3
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