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Documento


147575
IDG821200413
82.12.00413 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fiore Domenico
I nati-morti di fronte alla legge
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 55 (1981), fasc. 11-12 (16 giugno), pag. 1142-1143
D18004; D18001; D1801; D300081
Muovendo da un episodio avvenuto nel lontano 1948, l' A. ribadisce il concetto che, poiche' la capacita' giuridica si acquista con la nascita ed i diritti attribuiti al concepito sono subordinati a tale evento, il "nato-morto" non consegue il diritto al nome. Da tale considerazione egli ritiene consigliabile che il funzionario di stato civile ometta di indicare il nome nell' ipotesi in questione sull' atto di nascita preferendo apporre le parole: "non da' alcun nome trattandosi di un nato morto"; discorso analogo non e' ritenuto valido dall' A. per il cognome, a suo giudizio infatti con l' apposizione del cognome sull' atto di nascita non si attribuisce nessun diritto e quindi la sua iscrizione, se seguita dalla indicazione che il soggetto e' nato morto, non viola le prescrizioni del nostro ordinamento.
art. 1 c.c.
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