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147617
IDG821200458
82.12.00458 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scola Franco Gaetano
Profili sostanziali del merito amministrativo
relazione al Convegno su "Il merito amministrativo nei procedimenti giustiziali" organizzato dal C.I.S.A., L' Aquila, 12-13 ottobre 1979
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 55 (1981), fasc. 14 (16 luglio), pag. 1376-1388
D12061; D12062; D15302; D15303; D15304
Compiuta una breve "ricognizione" su quelli che sono gli atteggiamenti del legislatore, della giurisprudenza e della dottrina sulla giurisdizione di merito, l' A. sostiene che con i soli poteri istruttori spettanti al giudice di legittimita', purche' usati appieno, si possano raggiungere gli stessi risultati di una giurisdizione di merito, il cui ambito di applicazione viene da molti ritenuto troppo esiguo, cosi' come traspare da una attenta analisi delle casistiche attinenti le singole figure sintomatiche di vizio di legittimita' dell' atto amministrativo. In effetti, secondo l' A., tale indirizzo attuale e' stato condizionato dal fatto che la configurazione dei singoli vizi dell' atto e' sempre stata attuata dal Consiglio di Stato in considerazione di imminenti considerazioni pratiche tali da comportare un giudizio di discrezionalita' tecnica, intesa come opportunita', come sindacato possibile soltanto nell' ambito della giurisdizione di merito, nonostante che in realta' tale tipo di discrezionalita' non implichi valutazioni in ordine all' opportunita' del provvedimento, ma semplici accertamenti tecnici. In conclusione quindi l' A., rilevando tale difetto di fondo della intera materia, ritiene che l' ampliamento della giurisdizione di merito del giudice amministrativo non comporti assolutamente l' ampliamento della sfera ditutela del privato nei confronti dell' amministrazione. 2
l. 6 dicembre 1971, n. 1034
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