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147626
IDG821200467
82.12.00467 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cogo Giampaolo, Allorio Enzo
Piani per l' edilizia economica e popolare: espropriazione e ritrasferimento di aree nei confronti del medesimo soggetto
Riv. giur. edil., an. 24 (1981), fasc. 6, pt. 2, pag. 319-339
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1820; D1310
Gli AA. esaminano i possibili aspetti del tema trattato, mirando a ricercare e verificare, nell' ambito della disciplina dei piani per l' edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), una soluzione interpretativa che legittimi l' adozione del "modello convenzionale", quale strumento idoneo alla mediazione per l' acquisizione dei terreni da destinare ad alloggi economici e popolari, anziche' seguire l' orientamento espropriativo vieppiu' rigidamente regolato in senso generalizzato ed obbligatorio col passaggio dalla normativa della legge n. 167 del 1962 (in particolare l' art. 10) a quella della legge n. 865 del 1971 (in particolare l' art. 35). Procedono quindi ad una accurata riflessione critica sull' apparente incongruita' della normativa vigente in materia, che viene sviluppata con la preoccupazione di superare la stretta metodologica di un eccessivo ossequio alla legge, che esaurisce ed inaridisce il compito dell' interprete. In primo luogo osservano come la questione oggetto di esame ruoti essenzialmente attorno ad un problema interpretativo: la legge va si considerata per cio' che dice e nelle sue parole, ma ancor piu' per quanto vuol esprimere nello spirito delle disposizioni in essa contenute. Alla stregua dell' art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, infatti, osservano ancora gli AA., occorre saper andare ancora un po' piu' in la' della pura somma delle parole ed avere la capacita' di intuire quali siano le vere finalita' che il legislatore ha voluto conseguire nel dettare una certa norma; e per realizzare tali finalita' bisogna percorrere la via che appare piu' lineare e conveniente all' ente pubblico (principio di economicita' applicato all' attivita' della pubblica amministrazione), sempreche' l' iter prescelto (pur se formalmente diverso da quello previsto dalla legge) consenta davvero di raggiungere tutti gli scopi fissati dal legislatore.
art. 10 l. 18 aprile 1962, n. 167 art. 35 l. 22 ottobre 1971, n. 865
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