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| IDG821200515 | |
| 82.12.00515 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Carpentiere Michelangelo
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| Il giudizio di conto del tesoriere
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| Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 53 (1979), fasc. 19 (1
ottobre), pag. 2056-2062
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1896
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| Premesso che nel diritto contabile il vocabolo "agente" indica "colui
che agisce nell' ambito della gestione" con compiti che possono
essere "ordinatori ed esecutori" di spesa, e che la legge di
contabilita' vieta il cumulo delle due mansioni nella stessa persona,
l' A. osserva che il tesoriere comunale, in quanto attende
istituzionalmente ai pagamenti del Comune in esecuzione degli ordini
degli amministratori, e' "agente esecutore", ma e' anche "agente
contabile", stante che il suo rapporto e' caratterizzato: dalla
funzione pubblica che svolge; dal maneggio del denaro in senso
tecnico; dall' obbligo della resa del conto giudiziale; dal
particolare regime di responsabilita' patrimoniale-contabile, cui e'
soggetto. Procede quindi ad una disamina approfondita dell' obbligo
della resa del conto e dell' assoggetamento del contabile al giudizio
necessario della Corte dei Conti, esponendo le caratteristiche del
conto giudiziale e quelle, in particolare, del conto del tesoriere
comunale, esaminando quest' ultimo, che tecnicamente viene denominato
"conto finanziario", in maniera piu' approfondita. Conclude
accennando ad alcune questioni particolari relative a tale giudizio
trattate recentemente dalla Corte dei Conti.
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| art. 308 r.d. 3 marzo 1934, n. 383
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