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147668
IDG821200515
82.12.00515 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carpentiere Michelangelo
Il giudizio di conto del tesoriere
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 53 (1979), fasc. 19 (1 ottobre), pag. 2056-2062
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1896
Premesso che nel diritto contabile il vocabolo "agente" indica "colui che agisce nell' ambito della gestione" con compiti che possono essere "ordinatori ed esecutori" di spesa, e che la legge di contabilita' vieta il cumulo delle due mansioni nella stessa persona, l' A. osserva che il tesoriere comunale, in quanto attende istituzionalmente ai pagamenti del Comune in esecuzione degli ordini degli amministratori, e' "agente esecutore", ma e' anche "agente contabile", stante che il suo rapporto e' caratterizzato: dalla funzione pubblica che svolge; dal maneggio del denaro in senso tecnico; dall' obbligo della resa del conto giudiziale; dal particolare regime di responsabilita' patrimoniale-contabile, cui e' soggetto. Procede quindi ad una disamina approfondita dell' obbligo della resa del conto e dell' assoggetamento del contabile al giudizio necessario della Corte dei Conti, esponendo le caratteristiche del conto giudiziale e quelle, in particolare, del conto del tesoriere comunale, esaminando quest' ultimo, che tecnicamente viene denominato "conto finanziario", in maniera piu' approfondita. Conclude accennando ad alcune questioni particolari relative a tale giudizio trattate recentemente dalla Corte dei Conti.
art. 308 r.d. 3 marzo 1934, n. 383
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