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147676
IDG821200523
82.12.00523 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romano Antonio
L' utilizzazione degli uffici degli enti locali
conversazione dedicata al XXV anniversario della sezione lombarda del CISA
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 53 (1979), fasc. 23-24 (16 dicembre), pag. 2615-2622
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1420
Secondo l' art. 118 Cost. le modalita' di esercizio delle funzioni amministrative regionali possono avvenire: in via eccezionale, la Regione esercita tali funzioni direttamente ed istituendo propri uffici; in via normale, invece, la Regione delega l' esercizio delle proprie funzioni agli enti locali, ovvero la Regione stessa puo' esercitare direttamente le proprie funzioni amministrative, valendosi tuttavia degli uffici degli enti locali. Cio' premesso l' A. si occupa in particolare di quest' ultimo istituto dell' utilizzazione (detta anche "avvalimento") degli uffici di un ente locale da parte della Regione, puntualizzando le differenze fra delegazione e avvalimento, evidenziando come e perche' venga privilegiata la delega nei confronti dell' avvalimento, con particolare riferimento alle disposizioni adottate dal costituente della Regione Lombardia, e illustrando infine, l' ambito, le modalita' di concretizzazione ed i prevedibili casi dell' "avvalimento".
art. 118 Cost. art. 69 Cost.
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