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147682
IDG821200529
82.12.00529 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Locati Marco
La localizzazione degli interventi di edilizia economica e popolare tra legge sui suoli e Corte Costituzionale
conversazione dedicata al XXV anniversario della sezione lombarda del CISA
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 53 (1979), fasc. 23-24 (16 dicembre), pag. 2658-2666
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1820; D1823
Richiamato il contenuto innovativo delle disposizioni di cui all' art. 51 della legge n. 865 del 1971, relativamente ai c.d. "mini-piani di zona di edilizia popolare" o "localizzazione di interventi di edilizia popolare", l' A. rileva che il succitato articolo non conferisce al Comune un potere discrezionalmente esercitabile, puntualizzando presupposti e limiti, nonche' la natura vincolata di tale potere, rimanendo pertanto all' Amministrazione comunale un limitato margine di discrezionalita' soltanto nella scelta dell' area. E poiche' la scelta dell' area attiene ad un apprezzamento tecnico discrezionale, tipicamente di merito, l' A. rileva che le censure attinenti a tale scelta non sono sindacabili neppure dal giudice amministrativo, il quale conosce, nella propria giurisdizione generale, soltanto i vizi di legittimita' dell' atto amministrativo. L' A. esamina poi le innovazioni introdotte con l' art. 3 della legge n. 247 del 1974 circa la localizzazione all' interno di un piano per l' edilizia economica e popolare (PEEP), e in ultimo dall' art. 2, ultimo comma, della legge n. 10 del 1977, stabilendo un limite temporale (31 dicembre 1980) all' applicabilita' del procedimento di localizzazione nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.
art. 51 l. 22 ottobre 1971, n. 865 art. 2 l. 28 gennaio 1977, n. 10 art. 3 l. 27 giugno 1974, n. 247
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