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| IDG821200529 | |
| 82.12.00529 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Locati Marco
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| La localizzazione degli interventi di edilizia economica e popolare
tra legge sui suoli e Corte Costituzionale
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| conversazione dedicata al XXV anniversario della sezione lombarda del
CISA
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| Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 53 (1979), fasc. 23-24
(16 dicembre), pag. 2658-2666
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1820; D1823
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| Richiamato il contenuto innovativo delle disposizioni di cui all'
art. 51 della legge n. 865 del 1971, relativamente ai c.d.
"mini-piani di zona di edilizia popolare" o "localizzazione di
interventi di edilizia popolare", l' A. rileva che il succitato
articolo non conferisce al Comune un potere discrezionalmente
esercitabile, puntualizzando presupposti e limiti, nonche' la natura
vincolata di tale potere, rimanendo pertanto all' Amministrazione
comunale un limitato margine di discrezionalita' soltanto nella
scelta dell' area. E poiche' la scelta dell' area attiene ad un
apprezzamento tecnico discrezionale, tipicamente di merito, l' A.
rileva che le censure attinenti a tale scelta non sono sindacabili
neppure dal giudice amministrativo, il quale conosce, nella propria
giurisdizione generale, soltanto i vizi di legittimita' dell' atto
amministrativo. L' A. esamina poi le innovazioni introdotte con l'
art. 3 della legge n. 247 del 1974 circa la localizzazione all'
interno di un piano per l' edilizia economica e popolare (PEEP), e in
ultimo dall' art. 2, ultimo comma, della legge n. 10 del 1977,
stabilendo un limite temporale (31 dicembre 1980) all' applicabilita'
del procedimento di localizzazione nei comuni con popolazione
superiore ai 20.000 abitanti.
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| art. 51 l. 22 ottobre 1971, n. 865
art. 2 l. 28 gennaio 1977, n. 10
art. 3 l. 27 giugno 1974, n. 247
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