Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


147684
IDG821200531
82.12.00531 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Locati Giuseppe
Ripartizione fra la giurisdizione del giudice ordinario e quello amministrativo nella legge-ponte e con riferimento alle sanzioni amministrative
conversazione dedicata al XXV anniversario della sezione lombarda del CISA
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 53 (1979), fasc. 23-24 (16 dicembre), pag. 2670-2679
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18225; D18226; D18227
Dopo aver rilevato quale sia stato l' orientamento giurisdizionale e dottrinario sino alla legge-ponte circa la competenza per l' art. 32 della legge urbanistica (attribuita al Sindaco) e circa il problema del risarcimento del danno per la collettivita', l' A. esamina le previsioni della nuova normativa, istitutiva della "sanzione pecuniaria" di cui all' art. 13 della legge n. 765 del 1967 (c.d. legge-ponte), soffermandosi in particolare sul problema della giurisdizione, cioe' della ripartizione fra la giurisdizione del giudice ordinario e di quello amministrativo nella citata legge-ponte, con riferimento anche alle sanzioni amministrative. Conclude richiamando sulla giurisdizione alcune applicazioni pratiche sulla base della giurisprudenza pubblicata, specie con riferimento all' organo sanzionatore.
art. 32 l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 13 l. 6 agosto 1967, n. 765 art. 15 l. 28 gennaio 1977, n. 10
Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati