| Premesso che gli enti pubblici, operanti in regime di diritto
pubblico, provvedono al perseguimento dei fini istituzionali
attraverso atti pubblici, ed in relazione a peculiari funzioni
economico-sociali dell' attivita' istituzionale anche mediante
attivita' privatistica, l' A. osserva che tali enti, anche quando
ricorrano ad atti privati, debbono pero' sempre osservare diverse
norme speciali che disciplinano i rapporti privati della pubblica
amministrazione pur conservando, nello svolgimento del rapporto, nei
confronti della controparte, la posizione di supremazia generale
tipica dei soggetti pubblici: infatti la pubblica amministrazione
stipulando con privati rapporti obbligatori deve realizzare la
propria attivita' conformemente al disposto dell' art. 97 Cost., in
modo cioe' da assicurare il buon andamento e l' imparzialita' dell'
Amministrazione, norma che nei rapporti obbligatori si concretizza
nel dovere peculiare della Pubblica Amministrazione di improntare l'
attivita' pubblica alla correttezza e diligenza per l' adempimento
(artt. 1175 e 1176 c.c.). L' A. si sofferma quindi a trattare delle
obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, cioe' le
obbligazioni in cui essa sia debitrice di una somma di denaro.
Precisato come debbano compiersi le operazioni per le erogazioni di
spesa, disciplinate in modo rigoroso dalle norme di contabilita' di
Stato, l' A. affronta infine il problema del ritardo del pagamento da
parte della pubblica amministrazione, osservando che l'
ingiustificato allontamento del pagamento dall' impegno puo'
concretizzare l' ipotesi di ritardo nell' adempimento (art. 1218
c.c.), ove l' Amministrazione non agisca in modo corretto e diligente
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