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147692
IDG821200540
82.12.00540 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lo Torto Antonino
Le obbligazioni pecuniarie della P.A.: pagamento degli interessi moratori in caso di ritardo ingiustificato
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 45 (1981), fasc. 21-22 ( novembre), pag. 2069-2076
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1116
Premesso che gli enti pubblici, operanti in regime di diritto pubblico, provvedono al perseguimento dei fini istituzionali attraverso atti pubblici, ed in relazione a peculiari funzioni economico-sociali dell' attivita' istituzionale anche mediante attivita' privatistica, l' A. osserva che tali enti, anche quando ricorrano ad atti privati, debbono pero' sempre osservare diverse norme speciali che disciplinano i rapporti privati della pubblica amministrazione pur conservando, nello svolgimento del rapporto, nei confronti della controparte, la posizione di supremazia generale tipica dei soggetti pubblici: infatti la pubblica amministrazione stipulando con privati rapporti obbligatori deve realizzare la propria attivita' conformemente al disposto dell' art. 97 Cost., in modo cioe' da assicurare il buon andamento e l' imparzialita' dell' Amministrazione, norma che nei rapporti obbligatori si concretizza nel dovere peculiare della Pubblica Amministrazione di improntare l' attivita' pubblica alla correttezza e diligenza per l' adempimento (artt. 1175 e 1176 c.c.). L' A. si sofferma quindi a trattare delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, cioe' le obbligazioni in cui essa sia debitrice di una somma di denaro. Precisato come debbano compiersi le operazioni per le erogazioni di spesa, disciplinate in modo rigoroso dalle norme di contabilita' di Stato, l' A. affronta infine il problema del ritardo del pagamento da parte della pubblica amministrazione, osservando che l' ingiustificato allontamento del pagamento dall' impegno puo' concretizzare l' ipotesi di ritardo nell' adempimento (art. 1218 c.c.), ove l' Amministrazione non agisca in modo corretto e diligente
art. 97 Cost. art. 1175 c.c. art. 1176 c.c. art. 1218 c.c.
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