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Documento


147704
IDG821200554
82.12.00554 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Berliri Giuseppe
Limiti all' ottemperanza del giudicato amministrativo
comunicazione al XXVII Convegno di studi amministrativi su "Il giudizio di ottemperanza" organizzato dal Centro Studi Amministrativi dell' Amministrazione provinciale di Como, Varenna, 17-19 settembre 1981
Cons. Stato, an. 23 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 65-74
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15316; D15305
L' A. mette in luce come il mero annullamento dell' atto amministrativo illegittimo non sia generalmente sufficiente a definire il rapporto giuridico fra ricorrente e Pubblica Amministrazione a causa dell' efficacia retroattiva dell' annullamento in relazione all' esecutorieta' del provvedimento annullato e della lacuna che l' annullamento determina nella continuita' dell' azione amministrativa. Rileva che, tuttavia, il giudice amministrativo nella decisione di annullamento tende ad individuare ed imporre delle regole di comportamento per la successiva azione della Pubblica Amministrazione (parte precettiva, prescrittiva od ordinatoria della sentenza). Successivamente l' A. si pone il problema della compatibilita' di tale comportamento con l' attribuzione all' autorita' amministrativa dei provvedimenti ulteriori rispetto all' atto annullato e risponde affermativamente sulla base della considerazione che il giudice amministrativo e' organo di tutela della giustizia nell' amministrazione (art. 100 Cost.), sempreche' le indicazioni fornite nella sentenza per la concreta attuazione della decisione stessa restino confinate nei limiti della mera legittimita'. L' A. espone poi problematicamente il quesito se la parte precettiva, prescrittiva od ordinatoria della sentenza di annullamento costituisca res iudicata sostanziale e vincoli l' Amministrazione ai sensi dell' art. 2909 c.c.. Infine l' A. si domanda se nell' ottemperanza al contenuto precettivo della sentenza di annullamento la Pubblica Amministrazione possa superare i limiti connaturali alla sua attivita' che si ricavano dall' art. 25 terzo comma del Testo Unico 12 luglio 1934 n. 1214 delle leggi sulla Corte dei Conti alle lettere a e b relative al rifiuto di registrazione e all' annullamento da parte della Corte dei Conti di provvedimenti viziati da violazione di bilancio (lett. a) o di provvedimenti di nomina o promozione di personale disposti oltre i limiti dei rispettivi organici (lett. b). Risponde al quesito sostenendo che in entrambi i casi il conflitto fra la parte precettiva della sentenza e le disposizioni della legge citata si deve risolvere col rifiuto di registrazione del provvedimento di attuazione del giudicato.
art. 45 comma 1 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 art. 2909 c.c. art. 25 comma 3 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214
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