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| IDG821200554 | |
| 82.12.00554 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Berliri Giuseppe
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| Limiti all' ottemperanza del giudicato amministrativo
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| comunicazione al XXVII Convegno di studi amministrativi su "Il
giudizio di ottemperanza" organizzato dal Centro Studi Amministrativi
dell' Amministrazione provinciale di Como, Varenna, 17-19 settembre
1981
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| Cons. Stato, an. 23 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 65-74
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D15316; D15305
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| L' A. mette in luce come il mero annullamento dell' atto
amministrativo illegittimo non sia generalmente sufficiente a
definire il rapporto giuridico fra ricorrente e Pubblica
Amministrazione a causa dell' efficacia retroattiva dell'
annullamento in relazione all' esecutorieta' del provvedimento
annullato e della lacuna che l' annullamento determina nella
continuita' dell' azione amministrativa. Rileva che, tuttavia, il
giudice amministrativo nella decisione di annullamento tende ad
individuare ed imporre delle regole di comportamento per la
successiva azione della Pubblica Amministrazione (parte precettiva,
prescrittiva od ordinatoria della sentenza). Successivamente l' A. si
pone il problema della compatibilita' di tale comportamento con l'
attribuzione all' autorita' amministrativa dei provvedimenti
ulteriori rispetto all' atto annullato e risponde affermativamente
sulla base della considerazione che il giudice amministrativo e'
organo di tutela della giustizia nell' amministrazione (art. 100
Cost.), sempreche' le indicazioni fornite nella sentenza per la
concreta attuazione della decisione stessa restino confinate nei
limiti della mera legittimita'. L' A. espone poi problematicamente il
quesito se la parte precettiva, prescrittiva od ordinatoria della
sentenza di annullamento costituisca res iudicata sostanziale e
vincoli l' Amministrazione ai sensi dell' art. 2909 c.c.. Infine l'
A. si domanda se nell' ottemperanza al contenuto precettivo della
sentenza di annullamento la Pubblica Amministrazione possa superare i
limiti connaturali alla sua attivita' che si ricavano dall' art. 25
terzo comma del Testo Unico 12 luglio 1934 n. 1214 delle leggi sulla
Corte dei Conti alle lettere a e b relative al rifiuto di
registrazione e all' annullamento da parte della Corte dei Conti di
provvedimenti viziati da violazione di bilancio (lett. a) o di
provvedimenti di nomina o promozione di personale disposti oltre i
limiti dei rispettivi organici (lett. b). Risponde al quesito
sostenendo che in entrambi i casi il conflitto fra la parte
precettiva della sentenza e le disposizioni della legge citata si
deve risolvere col rifiuto di registrazione del provvedimento di
attuazione del giudicato.
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| art. 45 comma 1 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054
art. 2909 c.c.
art. 25 comma 3 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214
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