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| IDG821200555 | |
| 82.12.00555 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Morea Pietro
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| Il giudicato civile e gli ulteriori provvedimenti dell' autorita'
amministrativa
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| intervento al XXVII Convegno di studi amministrativi su "Il giudizio
di ottemperanza" organizzato dal Centro Studi Amministrativi dell'
Amministrazione provinciale di Como, Varenna, 17-19 settembre 1981
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| Cons. Stato, an. 23 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 99-106
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1523; D15305
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| A parere dell' A. dopo la disapplicazione dell' atto amministrativo
da parte del giudice ordinario non e' necessario, come invece si
ritiene comunemente, che la Pubblica Amministrazione proceda all'
annullamento dell' atto medesimo. Egli ritiene infatti che l'
annullamento costituisca un dispendio procedimentale che nulla
aggiunge alla forza ed all' autorita' della sentenza, poiche', stante
la natura costitutiva della disapplicazione nel caso deciso, l'
amministrazione si limiterebbe a dichiarare un effetto che si e' gia'
prodotto in conseguenza della sentenza. L' A. afferma quindi che l'
art. 4 comma 2 della l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E fa riferimento
a tutte le attivita' diverse dall' annullamento necessarie ad
eliminare tutte le possibili conseguenze dell' atto illegittimo ed a
far coincidere la situazione di fatto con quella di diritto. Con
riferimento all' ipotesi in cui l' atto disapplicato in giudizio con
effetto inter partes sia un atto a contenuto generale, l' A. ritiene
che, per il rispetto dell' esigenza di inscindibilita' degli effetti
della disapplicazione, la Pubblica Amministrazione abbia l' obbligo
di dichiarare privo di effetti, perche' contra ius, l' atto in
questione, con un provvedimento che, per tutti i soggetti estranei al
giudizio, assume carattere costitutivo. Riguardo al problema se il
giudice civile possa disapplicare un atto amministrativo divenuto
inoppugnabile o coperto da giudicato amministrativo, l' A.,
concordando con la decisione della Cassazione n. 2920 del 1968,20
afferma che, ove ricorra l' identita' dei soggetti, della causa
petendi e del petitum, il giudicato amministrativo fa stato anche nel
processo civile.
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| art. 4 comma 2 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E
Cass. sez. un. civ. 12 settembre 1968, n. 2920
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