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147705
IDG821200555
82.12.00555 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Morea Pietro
Il giudicato civile e gli ulteriori provvedimenti dell' autorita' amministrativa
intervento al XXVII Convegno di studi amministrativi su "Il giudizio di ottemperanza" organizzato dal Centro Studi Amministrativi dell' Amministrazione provinciale di Como, Varenna, 17-19 settembre 1981
Cons. Stato, an. 23 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 99-106
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1523; D15305
A parere dell' A. dopo la disapplicazione dell' atto amministrativo da parte del giudice ordinario non e' necessario, come invece si ritiene comunemente, che la Pubblica Amministrazione proceda all' annullamento dell' atto medesimo. Egli ritiene infatti che l' annullamento costituisca un dispendio procedimentale che nulla aggiunge alla forza ed all' autorita' della sentenza, poiche', stante la natura costitutiva della disapplicazione nel caso deciso, l' amministrazione si limiterebbe a dichiarare un effetto che si e' gia' prodotto in conseguenza della sentenza. L' A. afferma quindi che l' art. 4 comma 2 della l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E fa riferimento a tutte le attivita' diverse dall' annullamento necessarie ad eliminare tutte le possibili conseguenze dell' atto illegittimo ed a far coincidere la situazione di fatto con quella di diritto. Con riferimento all' ipotesi in cui l' atto disapplicato in giudizio con effetto inter partes sia un atto a contenuto generale, l' A. ritiene che, per il rispetto dell' esigenza di inscindibilita' degli effetti della disapplicazione, la Pubblica Amministrazione abbia l' obbligo di dichiarare privo di effetti, perche' contra ius, l' atto in questione, con un provvedimento che, per tutti i soggetti estranei al giudizio, assume carattere costitutivo. Riguardo al problema se il giudice civile possa disapplicare un atto amministrativo divenuto inoppugnabile o coperto da giudicato amministrativo, l' A., concordando con la decisione della Cassazione n. 2920 del 1968,20 afferma che, ove ricorra l' identita' dei soggetti, della causa petendi e del petitum, il giudicato amministrativo fa stato anche nel processo civile.
art. 4 comma 2 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E Cass. sez. un. civ. 12 settembre 1968, n. 2920
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