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147708
IDG821200558
82.12.00558 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cons. Stato 30 giugno 1981, n. 512
Foro it., vol. 105, an. 107 (1982), fasc. 1, pt. 3, pag. 11-12
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D40557; D15308; D15314
Nel commentare la decisione del Consiglio di Stato, concernente la ammissibilita' dell' atto di appello notificato al ricorrente vittorioso in primo grado e non al suo successore a titolo particolare, l' A. evidenzia la mancanza di norme in materia nel processo amministrativo. Tale carenza legislativa e' dovuta essenzialmente alle diverse caratteristiche del processo amministrativo nel quale, per individuare le parti necessarie in causa, si fa riferimento oggettivamente al solo provvedimento impugnato e non ai soggetti interessati. L' orientamento della prevalente giurisprudenza e' quindi quello di non considerare ai fini processuali il trasferimento del diritto controverso e cio' in modo specifico non solo nella successione tra privati, ma anche nel caso di passaggio di competenza ad emanare l' atto da un' autorita' all' altra. Tale regola, mutuata dal diritto processuale civile, mira essenzialmente ad evitare all' appellante che non ha dato vita a successioni, danni che nell' ambito del processo amministrativo sono, secondo il commentatore, ben piu' gravi data la brevita' dei termini di decadenza per l' esercizio dell' azione.
art. 111 c.p.c.
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