| L' A. a commento della legge 17 agosto 1979, n. 37 della Regione
Toscana che ha suddiviso il territorio regionale in 33 associazioni
intercomunali, delimitanti gli ambiti dei servizi socio-sanitari,
richiama i presupposti e le difficolta' di tali modificazioni. L'
obiettivo, nato con il d.p.r. n. 616/77, era di creare il Comune come
ente generale di amministrazione, destinatario delle funzioni
delegate dalle Regioni, ma sorsero subito difficolta' di ordine
finanziario e strutturale. Venne, quindi, sulla base della
possibilita' offerta dall' art. 25 del D.P.R. 616/77, attuata una
soluzione associativa-cooperativa fra i Comuni per favorire la delega
delle funzioni regioanali. Nacquero cosi' le associazioni
intercomunali formate dagli eletti nei vari consigli comunali e rette
da uno Statuto, comportanti un generale ripensamento sul ruolo e
sull' autonomia comunale. Le associazioni intercomunali sono oggi
previste da 8 leggi regionali toscane che riguardano tra l' altro le
materie: bellezze naturali, recupero del patrimonio edilizio, tutela
delle acque, agricoltura, foreste e alimentazione, edilizia
residenziale pubblica, formazione professionale, strutture di
ospitalita'. Esse funzionano come strumenti di gestione delle
attivita' che richiedono una dimensione piu' ampia di quella comunale
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