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147751
IDG821200609
82.12.00609 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Righi Roberto
Il trattamento economico dei farmacisti ospedalieri e gli effetti delle sentenze di annullamento del giudice amministrativo
nota a TAR TO 26 febbraio 1981, n. 80
Trib. amm. reg., an. 7 (1981), fasc. 11, pt. 2, pag. 353-356
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D96911; D15307
La sentenza annotata respinge, per difetto di interesse, il ricorso, presentato da alcuni farmacisti, dipendenti ospedalieri, contro il provvedimento del Consiglio d' Ente che, recependo l' Accordo Nazionale Unico 1979, operava l' inquadramento di detti farmacisti in una posizione giuridica ed economica meno vantaggiosa di quella prevista per il personale sanitario medico. L' argomento su cui e' fondato il giudizio e' il seguente: poiche', l' accoglimento del ricorso avrebbe automaticamente determinato l' applicazione dell' accordo precedente, meno favorevole di quello impugnato, ne consegue che il ricorso va respinto per mancanza di interesse. L' A. non concorda affatto con tale conclusione, in quanto, seguendo tale impostazione sarebbero respinti tutti i ricorsi che hanno a fondamento una pretesa positiva, per ottenere non tanto il ripristino di posizioni precedenti, ma l' applicazione di principi piu' generali atti a migliorare o comunque a riformare l' atto impugnato, sul piano della giustizia sostanziale. Tali ricorsi, al contrario, secondo una consolidata giurisprudenza e secondo la dottrina, sono ampiamente ammissibili, poiche' rappresentano interessi pretensivi, che debbono trovare tutela presso i Tribunali Amministrativi. In conclusione, secondo l' A., il ricorso doveva essere ammesso e la posizione giuridica ed economica dei farmacisti ricorrenti doveva essere presa in esame secondo il diritto sostanziale.
TAR TO 26 febbraio 1981, n. 80
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