| La sentenza annotata respinge, per difetto di interesse, il ricorso,
presentato da alcuni farmacisti, dipendenti ospedalieri, contro il
provvedimento del Consiglio d' Ente che, recependo l' Accordo
Nazionale Unico 1979, operava l' inquadramento di detti farmacisti in
una posizione giuridica ed economica meno vantaggiosa di quella
prevista per il personale sanitario medico. L' argomento su cui e'
fondato il giudizio e' il seguente: poiche', l' accoglimento del
ricorso avrebbe automaticamente determinato l' applicazione dell'
accordo precedente, meno favorevole di quello impugnato, ne consegue
che il ricorso va respinto per mancanza di interesse. L' A. non
concorda affatto con tale conclusione, in quanto, seguendo tale
impostazione sarebbero respinti tutti i ricorsi che hanno a
fondamento una pretesa positiva, per ottenere non tanto il ripristino
di posizioni precedenti, ma l' applicazione di principi piu' generali
atti a migliorare o comunque a riformare l' atto impugnato, sul piano
della giustizia sostanziale. Tali ricorsi, al contrario, secondo una
consolidata giurisprudenza e secondo la dottrina, sono ampiamente
ammissibili, poiche' rappresentano interessi pretensivi, che debbono
trovare tutela presso i Tribunali Amministrativi. In conclusione,
secondo l' A., il ricorso doveva essere ammesso e la posizione
giuridica ed economica dei farmacisti ricorrenti doveva essere presa
in esame secondo il diritto sostanziale.
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