| L' A. esamina la legge 5 Agosto 1978, n. 486, c.d. "legge
finanziaria", e rileva che essa ha lo scopo di rendere flessibile il
bilancio dello Stato: quest' ultimo infatti e' approvato con legge
solo formale e costituisce, praticamente una trascrizione su fogli
contabili di entrate ed uscite gia' previste da altre leggi. Con la
legge finanziaria, invece, e' data al Parlamento la possibilita' di
intervenire sul bilancio modificandone i contenuti finanziari,
stabilendo dei limiti di spesa e di indebitamento e modificando anche
le entrate (nuovi tributi). La legge n. 468 obbliga il Parlamento ad
emanare, prima dell' approvazione del bilancio, una legge finanziaria
i cui contenuti, secondo l' A. possono distinguersi in necessari ed
eventuali: per necessari intende quei contenuti che debbono essere
presenti nella legge, pena il blocco dell' attivita' finanziaria
dello Stato; i contenuti eventuali, al contrario potrebbero anche
mancare, ma sono in realta' i piu' importanti in quanto possono
produrre reali innovazioni di qualsiasi legge a contenuto
finanziario. In merito ai contenuti eventuali inoltre l' A. sostiene
che essi si estendono a tutta la spesa pubblica, compresi gli enti
territoriali e le aziende di stato e che essi caratterizzano la legge
finanziaria come legge di spesa per cui il legislatore deve indicare
i mezzi necessari a farvi fronte (art. 81 Cost.). L' A. poi esamina
l' art. 11 della legge 468/78 e rileva come sia necessario, per poter
passare all' approvazione del bilancio, che la legge finanziaria sia
gia' entrata in vigore. Pertanto non potrebbe la Camera, dopo aver
votato sulla legge finanziaria, passare immediatamente all'
approvazione del bilancio perche' deve attendere l' approvazione del
Senato. Per quanto riguarda infine il problema dell' esercizio
provvisorio, l' A. sostiene che, in mancanza della legge finanziaria,
non e' concedibile.
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