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147752
IDG821200610
82.12.00610 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Anelli Lucio
Legge finanziaria ed esercizio provvisorio
Trib. amm. reg., an. 7 (1981), fasc. 11, pt. 2, pag. 337-356
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1726; D1890; D18901
L' A. esamina la legge 5 Agosto 1978, n. 486, c.d. "legge finanziaria", e rileva che essa ha lo scopo di rendere flessibile il bilancio dello Stato: quest' ultimo infatti e' approvato con legge solo formale e costituisce, praticamente una trascrizione su fogli contabili di entrate ed uscite gia' previste da altre leggi. Con la legge finanziaria, invece, e' data al Parlamento la possibilita' di intervenire sul bilancio modificandone i contenuti finanziari, stabilendo dei limiti di spesa e di indebitamento e modificando anche le entrate (nuovi tributi). La legge n. 468 obbliga il Parlamento ad emanare, prima dell' approvazione del bilancio, una legge finanziaria i cui contenuti, secondo l' A. possono distinguersi in necessari ed eventuali: per necessari intende quei contenuti che debbono essere presenti nella legge, pena il blocco dell' attivita' finanziaria dello Stato; i contenuti eventuali, al contrario potrebbero anche mancare, ma sono in realta' i piu' importanti in quanto possono produrre reali innovazioni di qualsiasi legge a contenuto finanziario. In merito ai contenuti eventuali inoltre l' A. sostiene che essi si estendono a tutta la spesa pubblica, compresi gli enti territoriali e le aziende di stato e che essi caratterizzano la legge finanziaria come legge di spesa per cui il legislatore deve indicare i mezzi necessari a farvi fronte (art. 81 Cost.). L' A. poi esamina l' art. 11 della legge 468/78 e rileva come sia necessario, per poter passare all' approvazione del bilancio, che la legge finanziaria sia gia' entrata in vigore. Pertanto non potrebbe la Camera, dopo aver votato sulla legge finanziaria, passare immediatamente all' approvazione del bilancio perche' deve attendere l' approvazione del Senato. Per quanto riguarda infine il problema dell' esercizio provvisorio, l' A. sostiene che, in mancanza della legge finanziaria, non e' concedibile.
l. 5 agosto 1978, n. 486
Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze



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