| L' A. osserva che lo Stato italiano ha subito, nel corso degli ultimi
cent' anni, una trasformazione che lo ha fatto passare da una
struttura a tipo autoritario, creata per svolgere pochi ed essenziali
compiti di governo, ad una struttura di tipo complesso, i cui compiti
sono ampiamente estesi. Tale trasformazione, con l' estensione dell'
intervento dello Stato in molti campi, tra cui fondamentale quello
economico, non e' stata accompagnata da un' analogo rinnovamento dei
mezzi di governo, per cui accanto a quelli tradizionali, ne sono
sorti altri non codificati, quali appunto quello della cosidetta
"alta amministrazione". Su questo concetto l' A. si sofferma
sostenendo che trattasi di attivita' che stanno tra la vera e propria
attivita' legislativa, e quindi politica, e l' attivita'
amministrativa in senso stretto: in tale tipo di attivita' l' A.
identifica ad es.: tutte le direttive che vengono impartite dai
direttori generali o dai consigli di amministrazione degli Enti a
partecipazione statale e si pone il problema del loro controllo,
affermando che, quando contengono una previsione di spesa, per l'
art. 100 Cost., sono soggetti al controllo della Corte dei Conti,
oltre che al controllo politico del Parlamento, che ha nominato un'
apposita Commissione. L' A. conclude lasciando intenzionalmente non
risolta la questione della natura giuridica dell' attivita' di "alta
amministrazione" e rimanda per tale problema, al dibattito ancora in
corso in sede dottrinale e giurisprudenziale.
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