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147759
IDG821200475
82.12.00475 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Reggio d' Aci Enzo
Crediti pecuniari nei confronti della pubblica amministrazione e rivalutazione monetaria
nota a Cons. Stato ad. plen. 30 ottobre 1981
Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 11, pt. 1A, pag. 1904-1907
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D14315
L' A. sulla scorta di due decisioni della adunanza plenaria del Consiglio di Stato (la n. 2 e la n. 7 del 1981), mette in rilievo le profonde innovazioni che sono state da esse apportate alla precedente consolidata giurisprudenza in materia di rivalutazione e interessi dei crediti vantati dal dipendente pubblico e piu' in generale dal cittadino, nei confronti della Pubblica Amministrazione. Con esse infatti si rivendica al giudice amministrativo la giurisdizione a conoscere delle relative controversie e si afferma la spettanza in favore del pubblico impiegato del diritto a ottenere gli interessi e la rivalutazione delle somme corripostegli in ritardo. Questa nuova giurisprudenza e' apparentemente confortata da analoghe pronunce della Corte di Cassazione che, peraltro, ad un piu' approfondito esame si rivelano motivate in maniera sostanzialmente contrastante con quanto affermato dal Consiglio di Stato. Rimane in ogni caso impregiudicata ogni questione concernente il diritto del semplice cittadino (che non sia anche pubblico dipendente) a ottenere la rivalutazione e gli interessi dei suoi crediti verso la Pubblica Amministrazione. L' A. conclude affermando che la strada per il riconoscimento dei diritti dei creditori dello Stato o dell' Ente pubblico nel caso di ritardo dei pagamenti e' ancora in gran parte da percorrere.
art. 1218 c.c. art. 1224 c.c. art. 429 c.p.c.
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