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| IDG821200475 | |
| 82.12.00475 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Reggio d' Aci Enzo
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| Crediti pecuniari nei confronti della pubblica amministrazione e
rivalutazione monetaria
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| nota a Cons. Stato ad. plen. 30 ottobre 1981
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| Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 11, pt. 1A, pag. 1904-1907
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D14315
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| L' A. sulla scorta di due decisioni della adunanza plenaria del
Consiglio di Stato (la n. 2 e la n. 7 del 1981), mette in rilievo le
profonde innovazioni che sono state da esse apportate alla precedente
consolidata giurisprudenza in materia di rivalutazione e interessi
dei crediti vantati dal dipendente pubblico e piu' in generale dal
cittadino, nei confronti della Pubblica Amministrazione. Con esse
infatti si rivendica al giudice amministrativo la giurisdizione a
conoscere delle relative controversie e si afferma la spettanza in
favore del pubblico impiegato del diritto a ottenere gli interessi e
la rivalutazione delle somme corripostegli in ritardo. Questa nuova
giurisprudenza e' apparentemente confortata da analoghe pronunce
della Corte di Cassazione che, peraltro, ad un piu' approfondito
esame si rivelano motivate in maniera sostanzialmente contrastante
con quanto affermato dal Consiglio di Stato. Rimane in ogni caso
impregiudicata ogni questione concernente il diritto del semplice
cittadino (che non sia anche pubblico dipendente) a ottenere la
rivalutazione e gli interessi dei suoi crediti verso la Pubblica
Amministrazione. L' A. conclude affermando che la strada per il
riconoscimento dei diritti dei creditori dello Stato o dell' Ente
pubblico nel caso di ritardo dei pagamenti e' ancora in gran parte da
percorrere.
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| art. 1218 c.c.
art. 1224 c.c.
art. 429 c.p.c.
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