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147764
IDG821200482
82.12.00482 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Calvani Nicola
Brevi osservazioni sul rapporto tra acquisizione e demolizione d' ufficio
nota a TAR PU, sez. Lecce, 7 febbraio 1981, n. 21
Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 12, pt. 1, pag. 2518-2521
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D18222; D18227
Prendendo spunto dalla decisione annotata l' A. esamina in particolare, pur con i necessari brevi riferimenti a tutto il sistema sanzionatorio introdotto dall' art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sull' edificabilita' dei suoli nel caso di costruzioni realizzate in totale difformita' o in assenza di concessione edilizia, il rapporto intercorrente tra acquisizione gratuita e demolizione d' ufficio. Sulla questione, com' e' noto, si sono delineati nella dottrina e nella giurisprudenza due orientamenti di fondo. Secondo un primo gia' prevalente indirizzo l' acquisizione gratuita (confisca) e la demolizione d' ufficio ex art. 15, comma 8, della legge n. 10 del 1977, sarebbero misure tra loro alternative ed incompatibili. Secondo un' altra ipotesi interpretativa i due provvedimenti si porrebbero come atti cronologicamente consecutivi, nel senso che l' autorita' dovrebbe prima disporre la confisca amministrativa rimettendo, poi, ad una fase successiva del procedimento, la valutazione circa la conservazione dell' immobile acquisito. Quest' ultima prospettazione ermeneutica e' condivisa dall' autore. L' acquisizione gratuita costituisce quindi un atto automatico e necessario della procedura sanzionatoria nelle ipotesi di opere abusive realizzate senza titolo concessionale o in totale difformita' di esso, non subordinato alla verifica dei requisiti di utilizzabilita' dell' opera a fini pubblici e del contrasto con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Tale accertamento avverra' solo in un momento successivo e, qualora dia esito negativo, imporra', senz' altro, la demolizione d' ufficio dell' opera abusiva a spese del costruttore. Ove si accettasse la tesi della alternativita', secondo l' A., la confisca si configurerebbe, oltretutto, non come sanzione ma come indispensabile presupposto per l' utilizzazione dell' opera abusiva a fini pubblici; si finirebbe cosi' per attribuire alla norma scopi ulteriori, non previsti, rispetto a quello della reintegrazione dell' ordine giuridico violato
art. 15 l. 28 gennaio 1977, n. 10
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