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Documento


147791
IDG820600961
82.06.00961 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Speciale Renato
Responsabilita' dell' assicuratore oltre il massimale e principio di buona fede contrattuale
nota a Trib. Pisa 11 ottobre 1980
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 3, pt. 1, pag. 594-603
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3165
Il debito dell' assicuratore verso il danneggiato ha la stessa natura di quello del danneggiante e deve configurarsi come debito di valore e non di valuta. L' assicuratore che con un comportamento dilatorio abbia provocato ritardo nella liquidazione definitiva del danno risponde del maggiore danno che l' assicurato deve risarcire al terzo danneggiato. Le spese processuali non possono comprendersi nel massimale e vanno ripartite in proporzione delle relative soccombenze, in parti uguali tra i danneggiati e l' assicuratore.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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