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| IDG820600965 | |
| 82.06.00965 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Papi Maria Laura
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| Ancora sull' esecuzione forzata dell' obbligo di consegna dei minori
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| nota a Pret. Roma 5 agosto 1981
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| Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 3, pt. 1, pag. 544-547
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D43
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| Con la presente nota si affronta la questione relativa alle modalita'
di esecuzione dell' obbligo di consegna (contenuto ovviamente, in un
provvedimento giudiziale) di un minore. Al riguardo, dopo aver
illustrato le varie opinioni espresse sul tema della dottrina e della
giurisprudenza (che possono sintetizzarsi nel richiamo prevalente
alle forme dell' art. 612 Codice Procedura Civile, esecuzione degli
obblighi di fare e di non fare, o dell' art. 605 codice procedura
civile, esecuzione per consegna), viene analizzata, sotto vari
profili, l' ordinanza emessa dal Pretore di Roma in data 5 agosto
1981. In detta pronuncia, infatti, partendo dalla premessa che i
provvedimenti riguardanti i minori (nel caso di specie una sentenza
emessa in grado di appello, passata in giudicato) non possono essere
considerati titoli esecutivi(e cio' in quanto i poteri che con essi
vengono riconosciuti a favore dei genitori o di altri soggetti anche
nei confronti di terzi cumulativamente obbligati a comportamenti che
interessano il minore sono per loro intrinseca natura
inscindibilmente connessi o coordinabili con il dovere del titolare
di esercitarli, essendo attribuiti dall' ordinamento nel precipuo
vantaggio del minore stesso) si perviene alla conseguenza che la
coercibilita' di siffatti provvedimenti, in caso di mancata spontanea
osservanza da parte degli obbligati, dovrebbe trovare necessaria
attuazione nel precipuo interesse del minore attraverso l' intervento
del giudice tutelare. Nella nota che fa da commento all' ordinanza
del Pretore di Roma questa tesi viene vagliata alla luce sia dell'
orientamento piu' recente espresso dalla Corte di Cassazione (nel
senso dell' appliabilita' dell' art. 612 codice procedura civile),
sia degli schemi tipici dell' esecuzione di provvedimenti
(costituenti titolo esecutivo), e nella prospettiva della auspicata
istituzione di un Tribunale della famiglia.
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| art. 605 c.p.c.
art. 612 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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