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147793
IDG820600965
82.06.00965 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Papi Maria Laura
Ancora sull' esecuzione forzata dell' obbligo di consegna dei minori
nota a Pret. Roma 5 agosto 1981
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 3, pt. 1, pag. 544-547
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D43
Con la presente nota si affronta la questione relativa alle modalita' di esecuzione dell' obbligo di consegna (contenuto ovviamente, in un provvedimento giudiziale) di un minore. Al riguardo, dopo aver illustrato le varie opinioni espresse sul tema della dottrina e della giurisprudenza (che possono sintetizzarsi nel richiamo prevalente alle forme dell' art. 612 Codice Procedura Civile, esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, o dell' art. 605 codice procedura civile, esecuzione per consegna), viene analizzata, sotto vari profili, l' ordinanza emessa dal Pretore di Roma in data 5 agosto 1981. In detta pronuncia, infatti, partendo dalla premessa che i provvedimenti riguardanti i minori (nel caso di specie una sentenza emessa in grado di appello, passata in giudicato) non possono essere considerati titoli esecutivi(e cio' in quanto i poteri che con essi vengono riconosciuti a favore dei genitori o di altri soggetti anche nei confronti di terzi cumulativamente obbligati a comportamenti che interessano il minore sono per loro intrinseca natura inscindibilmente connessi o coordinabili con il dovere del titolare di esercitarli, essendo attribuiti dall' ordinamento nel precipuo vantaggio del minore stesso) si perviene alla conseguenza che la coercibilita' di siffatti provvedimenti, in caso di mancata spontanea osservanza da parte degli obbligati, dovrebbe trovare necessaria attuazione nel precipuo interesse del minore attraverso l' intervento del giudice tutelare. Nella nota che fa da commento all' ordinanza del Pretore di Roma questa tesi viene vagliata alla luce sia dell' orientamento piu' recente espresso dalla Corte di Cassazione (nel senso dell' appliabilita' dell' art. 612 codice procedura civile), sia degli schemi tipici dell' esecuzione di provvedimenti (costituenti titolo esecutivo), e nella prospettiva della auspicata istituzione di un Tribunale della famiglia.
art. 605 c.p.c. art. 612 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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